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Articolo 635-quater Codice Penale

Introduzione – Avvocato Penalista Milano

Nell’era digitale, i sistemi informatici e telematici sono fondamentali per il funzionamento di numerosi servizi essenziali. Il legislatore italiano ha riconosciuto l’importanza di proteggere tali infrastrutture, introducendo specifiche disposizioni nel Codice Penale. L’articolo 635-quater c.p. disciplina il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevedendo sanzioni significative per chi compromette l’integrità o il funzionamento di questi sistemi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - Avvocato Penalista Milano - Avvocato Penalista Alessandro Salonia

Testo dell’articolo 635-quater Codice Penale

L’articolo 635-quater c.p. recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.”

“La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.”

Elementi costitutivi del reato – Avvocato Penalista Alessandro Salonia

Per la configurazione del reato previsto dall’articolo 635-quater c.p., è necessario che l’agente:

  • Mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis c.p.: distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.
  • Ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi: compia azioni che portino alla distruzione, danneggiamento, inservibilità totale o parziale di sistemi informatici o telematici altrui, o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pene previste

La sanzione base per il reato in esame è la reclusione da due a sei anni. Tuttavia, sono previste aggravanti specifiche che comportano un aumento della pena:

  1. Reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:
    • Da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.
    • Da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.
    • Mediante l’uso di minaccia o violenza, o se l’autore è palesemente armato.

Differenze con altri reati informatici

È importante distinguere il reato di cui all’articolo 635-quater c.p. da altre fattispecie previste nel Codice Penale:

  • Articolo 635-bis c.p.: riguarda il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, senza necessariamente compromettere l’intero sistema.
  • Articolo 635-ter c.p.: si riferisce al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico.
  • Articolo 635-quinquies c.p.: concerne il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

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