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Reato di morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto

Art. 586 Codice Penale

L’articolo 586 del Codice Penale rappresenta una norma fondamentale nel diritto penale italiano, prevedendo la punizione per chiunque, durante la commissione di un delitto doloso, causi involontariamente la morte o una lesione personale. Questo articolo si colloca tra i reati complessi, dove si intrecciano dolo e colpa, e richiede una particolare attenzione nell’analisi del nesso causale e delle circostanze di fatto.

Reato di Morte o Lesioni come Conseguenza di un Altro Delitto - Avvocato Penalista Milano - Avvocato penalista Alessandro Salonia

Testo normativo e significato dell’articolo 586 c.p.

Il testo dell’articolo 586 c.p. stabilisce:

“Quando da un fatto diretto a commettere un delitto doloso deriva, come conseguenza non voluta, la morte o una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 589 e 590, aumentate fino alla metà.”

Questo significa che, anche in assenza di una volontà diretta di causare lesioni o decessi, chi pone in essere un comportamento delittuoso doloso è chiamato a rispondere delle conseguenze non volute che ne derivano.

Le pene previste per il reato di cui all’art. 586 c.p.

Le pene applicabili variano a seconda della gravità delle conseguenze:

  1. In caso di morte:
    Si applicano le pene previste dall’articolo 589 c.p. per omicidio colposo, aumentate fino alla metà. La reclusione può variare da 6 mesi a 5 anni, ma in presenza di circostanze aggravanti può raggiungere 12 anni.
  2. In caso di lesioni personali:
    Le pene sono quelle dell’articolo 590 c.p. per lesioni colpose, aumentate fino alla metà. La gravità della lesione (lievi, gravi o gravissime) influisce sulla durata della reclusione o sull’entità della multa.

Applicazione pratica e casi concreti – Avvocato Penalista Milano

L’articolo 586 c.p. trova applicazione in numerosi contesti. Un esempio classico riguarda i casi di spaccio di sostanze stupefacenti: se il consumo di una dose venduta dall’imputato provoca la morte o gravi lesioni al consumatore, quest’ultimo può essere chiamato a risponderne.

Altri scenari comuni includono:

  • Rapine o furti con violenza: Se una vittima subisce lesioni o un infarto fatale a causa dello shock, l’autore del delitto può essere perseguito ai sensi dell’articolo 586 c.p.
  • Risse o aggressioni dolose: Quando una persona non direttamente coinvolta subisce lesioni o decessi per eventi imprevisti scaturiti dal reato iniziale.

Differenze con il reato di omicidio preterintenzionale

L’articolo 586 c.p. si distingue dall’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), in cui la morte è una conseguenza diretta di un’azione violenta dolosa, come percosse o lesioni. Nel caso del 586 c.p., la morte o le lesioni derivano in modo indiretto da un delitto doloso che non aveva come scopo principale l’aggressione fisica.

Aspetti tecnici: dolo iniziale e colpa per l’evento successivo

Un elemento chiave del reato è la combinazione di dolo per il reato iniziale e colpa per le conseguenze non volute. Per l’imputazione è essenziale dimostrare:

  1. La prevedibilità dell’evento: L’autore avrebbe potuto prevedere il rischio di lesioni o morte derivante dal suo comportamento.
  2. Il nesso causale: Deve esserci una connessione diretta tra il delitto doloso e l’evento successivo.

Difesa legale e importanza della consulenza esperta

La difesa nei procedimenti relativi all’art. 586 c.p. richiede una conoscenza approfondita del diritto penale, nonché un’analisi dettagliata degli elementi probatori. In questi casi complessi, è fondamentale affidarsi a un professionista esperto.

Lo Studio Legale Avvocato Alessandro Salonia, con sede a Milano, è specializzato in diritto penale e offre supporto legale in tutte le fasi del procedimento, garantendo una tutela efficace dei diritti degli imputati o delle vittime.

Per consulenze personalizzate o per affrontare un caso relativo all’art. 586 c.p., contatta lo studio per un appuntamento.