Atti sessuali con minorenne
Aer. 609 quater cp
Chiunque, fuori dai casi di violenza sessuale, compie atti sessuali con un minore:
- di età inferiore a quattordici anni;
- di età inferiore a sedici anni, quando l’autore è l’ascendente, il genitore (anche adottivo), il convivente del genitore, il tutore o altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
è punito con la pena stabilita per la violenza sessuale.
Inoltre, se l’autore di tali atti abusa dei poteri connessi alla propria posizione nei confronti di un minore di almeno sedici anni, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
È prevista la reclusione fino a quattro anni per chi compie atti sessuali con minore ultraquattordicenne abusando della fiducia, dell’autorità o dell’influenza esercitata in ragione del proprio ruolo o delle relazioni domestiche, lavorative o di ospitalità.
La pena è aumentata in presenza di aggravanti specifiche, come l’offerta di denaro al minore, la commissione del reato in gruppo, la presenza di un’associazione a delinquere, il pericolo di vita per la vittima o gravi pregiudizi derivanti dalla reiterazione delle condotte. Nei casi di minore gravità, la pena è ridotta fino a due terzi.
Non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con altro minorenne che abbia almeno tredici anni, se la differenza di età non supera i quattro anni.

Avvocato Penalista Alessandro Salonia: analisi e spiegazione dell’art. 609-quater c.p.
Obiettivo della norma
L’art. 609-quater c.p. tutela la libertà sessuale del minore, garantendone uno sviluppo sano e consapevole. Si punisce il semplice compimento di atti sessuali con un minorenne, senza che siano necessarie violenza o induzione. Il legislatore presume l’incapacità del minore di quattordici anni di esprimere un consenso valido, prevedendo una protezione assoluta.
Soggetti attivi e passivi
Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque, ma presenta ipotesi a soggettività ristretta quando coinvolge figure di riferimento (genitori, tutori, educatori, conviventi) in relazione a minori di sedici anni. Le vittime sono tutti i minorenni di età inferiore ai diciotto anni, con specifica graduazione delle tutele.
Condotta penalmente rilevante
La norma si applica fuori dai casi di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), configurandosi come fattispecie autonoma e non come circostanza aggravante. È punita qualsiasi forma di atto sessuale che leda la sfera sessuale del minore, anche senza costrizione o induzione. È sufficiente il mero contatto con le zone erogene per configurare il reato.
Aggravanti e attenuanti
Sono previste aggravanti per la presenza di denaro o utilità promessi, la commissione da più persone riunite, la finalità di agevolare associazioni a delinquere, il pericolo di vita per il minore o gravi pregiudizi psicologici derivanti da reiterazione degli abusi. Nei casi di minore gravità, la pena può essere ridotta fino a due terzi, tenendo conto di modalità esecutive, grado di coartazione e condizioni della vittima.
Consenso del minore
Il consenso del minore non esclude il reato, ma può incidere sul riconoscimento della minore gravità. La legge prevede inoltre la non punibilità di atti sessuali tra minorenni sopra i tredici anni con differenza di età non superiore a quattro anni.
Profili processuali
Il reato è procedibile d’ufficio. È prevista la competenza del tribunale collegiale, salvo i casi aggravati più gravi. L’arresto in flagranza può essere obbligatorio o facoltativo a seconda delle ipotesi, e sono possibili intercettazioni e misure cautelari anche custodiali.
Tentativo
Il tentativo è configurabile quando la condotta dell’agente dimostri idoneità e univocità nel finalizzare atti sessuali con un minore, anche in assenza di contatto fisico diretto, ad esempio tramite contatti online esplicitamente diretti a ottenere prestazioni sessuali.
Avvocato Penalista Milano
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