Adescamento di minorenni – Art. 609-undecies c.p.
Testo dell’articolo
Chiunque, con l’intento di commettere alcuni reati sessuali contro minori (ad es. prostituzione minorile, pornografia minorile o violenza sessuale), adesca un minore di anni sedici è punito, se il fatto non costituisce un reato più grave, con la reclusione da uno a tre anni.
Per “adescamento” si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifizi, lusinghe o minacce, anche se realizzato tramite internet o altri mezzi di comunicazione.
La pena può essere aumentata fino a un terzo se:
- il reato è commesso da più persone riunite,
- l’autore fa parte di un’associazione per delinquere al fine di agevolarne l’attività,
- dal fatto, per la reiterazione delle condotte, deriva al minore un grave pregiudizio,
- il fatto comporta pericolo di vita per il minore.
Adescamento di minorenni spiegazione dettagliata – Avvocato Penalista Milano
Inquadramento generale
Il reato di adescamento di minorenni è stato introdotto per attuare gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Lanzarote (Consiglio d’Europa, 2007), che chiede agli Stati di criminalizzare i contatti intenzionali con minori, tramite mezzi tecnologici, finalizzati a commettere abusi sessuali.
La norma mira a prevenire la cosiddetta tecnica del grooming, usata dai pedofili per creare un legame di fiducia con la vittima. In questo modo il minore viene spinto a fornire informazioni personali o a incontrare l’adulto, facilitando potenziali abusi.
Natura e struttura del reato
L’adescamento è configurato come un reato di pericolo concreto, finalizzato a prevenire la commissione di reati sessuali più gravi. Si tratta di una fattispecie a forma vincolata, poiché richiede atti mirati a carpire la fiducia del minore attraverso specifici mezzi (artifizi, lusinghe, minacce), anche via internet o altri mezzi di comunicazione.
L’elemento soggettivo è il dolo specifico: l’agente deve agire con l’intenzione di commettere uno dei reati sessuali indicati dalla legge (come prostituzione minorile, pornografia minorile o violenza sessuale). Non basta l’intenzione generica di contattare il minore: serve la finalità di compiere uno di quei reati.
Consumazione e tentativo
Il reato si consuma nel momento in cui l’agente compie un atto concretamente idoneo a guadagnare la fiducia del minore allo scopo illecito. Se il contatto avviene online, la consumazione si perfeziona nel luogo in cui si trova il minore.
Il tentativo è astrattamente configurabile. Tuttavia, la legge prevede una clausola di riserva: l’adescamento è punibile solo se non si configura già un reato più grave, nemmeno nella forma tentata. Ad esempio, se l’autore ha già compiuto atti che integrano il tentativo di violenza sessuale, non si può contestare anche l’adescamento.
Circostanze aggravanti
Le pene sono aumentate fino a un terzo nei seguenti casi:
- azione compiuta da più persone riunite
- commissione da parte di un appartenente a un’associazione per delinquere
- grave pregiudizio al minore derivante dalla reiterazione delle condotte
- pericolo di vita per il minore
Profili processuali
Il reato di adescamento di minorenne è procedibile d’ufficio.
È di competenza del tribunale monocratico.
Non sono consentiti arresto in flagranza, fermo o misure cautelari personali.
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