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Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio

La violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio è un reato previsto dall’art. 570 bis del Codice Penale. Questa norma è stata introdotta per tutelare i coniugi e i figli economicamente dipendenti, garantendo che ricevano il supporto necessario anche dopo la fine del rapporto coniugale.

art 570 bis cp Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio - Avvocato Penalista Milano Alessandro Salonia

Art. 570 bis c.p.: Il Testo Normativo

Il testo dell’art. 570 bis c.p. recita:

“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero di scioglimento dell’unione civile, o comunque dovuto a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile e dell’articolo 156 del codice civile.”

La norma si applica dunque a chi non adempie agli obblighi di mantenimento sanciti dal giudice in sede di separazione o divorzio.

Gli Obblighi di Assistenza in Caso di Separazione

L’art. 570 bis c.p. si riferisce all’obbligo di pagamento degli assegni di mantenimento stabiliti dal tribunale, che possono riguardare:

  • Il coniuge: Se previsto, il soggetto obbligato deve corrispondere un assegno di mantenimento all’ex coniuge, per garantire il suo sostentamento.
  • I figli: Il dovere di mantenimento verso i figli è particolarmente rigoroso, sia che si tratti di minorenni, sia di figli maggiorenni non autosufficienti.

Situazioni Specifiche

Il reato si configura quando il coniuge obbligato non versa intenzionalmente gli importi dovuti, sia per il mantenimento dei figli sia per l’ex coniuge, secondo quanto stabilito dalla sentenza di separazione, di divorzio o da provvedimenti temporanei.

Le Sanzioni Previste

Le sanzioni previste dall’art. 570 bis c.p. sono le stesse dell’art. 570, ovvero:

  • Reclusione fino a un anno.
  • Multa da 103 a 1.032 euro.

È importante notare che la sanzione può variare in base alla gravità dell’inadempimento e alle conseguenze economiche subite dal coniuge o dai figli.

Differenze tra l’Art. 570 e l’Art. 570 bis c.p. – Avvocato Penalista Milano

Mentre l’art. 570 si applica più in generale agli obblighi di assistenza familiare, l’art. 570 bis è specifico per i casi di inadempimento in seguito a separazione, divorzio o scioglimento dell’unione civile. Si tratta di una normativa volta a garantire che gli obblighi economici non vengano meno anche dopo la fine del rapporto matrimoniale.

Il Supporto dell’Avvocato Penalista Alessandro Salonia

Affrontare le implicazioni legali dell’art. 570 bis c.p. richiede l’assistenza di un esperto. L’Avvocato Penalista Alessandro Salonia, con sede a Milano, è specializzato in casi di diritto penale della famiglia e offre una consulenza mirata per chi si trova coinvolto in controversie relative al mancato mantenimento.

Difese e Strategie Legali

In una causa per violazione dell’art. 570 bis c.p., l’accusato può difendersi dimostrando l’impossibilità oggettiva di adempiere agli obblighi economici, ad esempio per una grave difficoltà economica. Tuttavia, è fondamentale fornire documentazione che provi la propria situazione finanziaria.

Considerazione Avvocato Penalista Alessandro Salonia

La violazione degli obblighi di assistenza familiare è una questione seria, che può avere ripercussioni penali significative. Se stai affrontando un’accusa o hai bisogno di assistenza legale per far valere i tuoi diritti, contatta lo studio dell’Avvocato Penalista Alessandro Salonia a Milano, pronto a supportarti con professionalità ed assistenza qualificata.