L’infanticidio è un reato disciplinato dall’art. 578 del Codice Penale italiano e si configura quando una madre uccide il proprio neonato immediatamente dopo il parto o mentre si trova ancora in uno stato di abbandono psicologico derivante dallo stesso. Si tratta di un delitto che presenta caratteristiche particolari rispetto all’omicidio comune, soprattutto per la condizione psichica della madre al momento del fatto, considerata una circostanza attenuante specifica. In questo articolo analizzeremo i dettagli di questo reato, le pene previste e le circostanze che lo caratterizzano.

Il testo dell’art. 578 del Codice Penale
Secondo l’art. 578 del Codice Penale, il reato di infanticidio si configura quando:
“La madre cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, o del neonato appena nato, mentre si trova in uno stato di abbandono materiale e morale connesso al parto stesso.”
Questo tipo di reato, dunque, richiede la contemporanea presenza di due elementi: il neonato come vittima e lo stato di abbandono psichico e morale della madre, strettamente connesso al momento del parto.
Le pene previste
Le sanzioni per il reato di infanticidio sono inferiori rispetto a quelle dell’omicidio. La norma prevede che:
“La pena è della reclusione da quattro a dodici anni.”
Questo trattamento più mite si giustifica proprio per lo stato psicologico della madre nel momento in cui commette il delitto. La sua fragilità mentale, l’abbandono materiale e morale in cui si trova subito dopo il parto costituiscono elementi che attenuano la gravità del reato rispetto all’omicidio premeditato o intenzionale.
Elementi distintivi dell’infanticidio
Il reato di infanticidio presenta alcune peculiarità rispetto all’omicidio comune:
- Vittima del reato: La vittima è sempre un neonato, ossia il figlio appena nato della madre.
- Condizione della madre: La madre deve trovarsi in uno stato di abbandono materiale e morale collegato al parto. Questa condizione è essenziale per differenziare l’infanticidio dall’omicidio.
- Momento del fatto: L’infanticidio deve avvenire subito dopo il parto o comunque in un arco temporale molto ristretto, in cui la madre è ancora influenzata dalla fase del parto.
Differenze tra infanticidio e omicidio
A differenza dell’omicidio comune, il reato di infanticidio tiene conto della condizione emotiva e psicologica della madre. La legge considera infatti che il parto e il successivo stato di vulnerabilità possano alterare il comportamento della donna, che potrebbe non agire in piena coscienza o lucidità. Per questa ragione, la pena è inferiore rispetto a quella prevista per l’omicidio (che prevede la reclusione fino a trent’anni o l’ergastolo in caso di aggravanti).
Prescrizione e attenuanti
Essendo una fattispecie di reato che prevede una pena massima di dodici anni di reclusione, il reato di infanticidio si prescrive in dodici anni. Tuttavia, la valutazione dello stato psicologico della madre può incidere notevolmente sull’applicazione della pena, consentendo al giudice di ridurla ulteriormente in presenza di circostanze attenuanti.
La giurisprudenza sull’infanticidio
La giurisprudenza italiana ha più volte affrontato casi di infanticidio, cercando di stabilire con precisione i confini tra questo reato e l’omicidio volontario. I giudici, infatti, devono accertare che la madre si trovasse in uno stato di abbandono morale e psicologico, legato direttamente al parto, per poter applicare l’art. 578 del Codice Penale. In mancanza di tale stato, il reato potrebbe essere riqualificato come omicidio, con conseguente applicazione di pene più severe.
Conclusione
Il reato di infanticidio è una fattispecie complessa che tiene in considerazione la fragilità emotiva della madre subito dopo il parto. Pur trattandosi di un omicidio, le circostanze attenuanti previste dall’art. 578 del Codice Penale riducono significativamente la pena rispetto a quella prevista per l’omicidio volontario. Tuttavia, ogni caso deve essere valutato singolarmente, poiché la condizione psichica della madre gioca un ruolo determinante nella configurazione del reato e nell’applicazione della pena.
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