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Aree di Competenza | Reati contro la personaViolenza di genere

Detenzione o accesso a materiale pornografico- Art. 600-quater c.p.

Detenzione o accesso a materiale pornografico minorile – Art. 600-quater c.p.

Articolo 600-quater Codice Penale – Testo

Chiunque, fuori dai casi previsti dall’articolo 600-ter, si procura o detiene consapevolmente materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata fino a due terzi se il materiale detenuto è di ingente quantità.

Fuori dei casi precedenti, chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo, anche mediante internet o altri mezzi di comunicazione, a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a 1.000 euro.

Spiegazione dell’articolo- Avvocato Penalista Milano

L’articolo 600-quater del codice penale è stato introdotto per completare la disciplina in tema di tutela dei minori contro la pornografia, punendo anche condotte di mera detenzione o accesso.

Finalità e inquadramento

Si tratta di una norma residuale che mira a tutelare lo sviluppo psico-fisico del minore, sanzionando anche chi, senza finalità di diffusione, si limita a detenere o procurarsi materiale pornografico minorile. La disciplina, aggiornata per recepire direttive europee, include espressamente l’accesso intenzionale al materiale attraverso internet.

Condotte punite

Procurarsi significa acquisire in qualsiasi modo la disponibilità del materiale, come acquisto, download o regalo.
Detenere implica mantenerne la disponibilità, anche in forma virtuale come file su PC, purché vi sia possibilità di uso diretto.
Accedere senza giustificato motivo (comma 3) si riferisce alla consultazione online intenzionale, anche priva di download. L’assenza di motivazioni legittime, ad esempio investigative, è condizione per la punibilità.

Elemento psicologico

Il reato richiede dolo generico: è necessaria la coscienza e volontà di procurarsi, detenere o accedere a materiale pornografico minorile, con la consapevolezza dell’età delle vittime. La giurisprudenza esclude il dolo eventuale.

Consumazione e tentativo

Il reato si consuma al momento dell’acquisizione per la condotta di procurarsi, durante la detenzione, che è reato permanente, o al momento dell’accesso per via telematica.
Sul tentativo, la dottrina è divisa: parte lo ammette, parte ne contesta la configurabilità.

Aggravanti

È previsto un aumento di pena fino a due terzi se il materiale è di ingente quantità. La giurisprudenza valuta il numero di immagini o la mole di dati per accertare questa circostanza.

Rapporti con altri reati

L’art. 600-quater non si applica quando ricorrono le fattispecie più gravi dell’art. 600-ter, che disciplinano produzione, commercio o distribuzione del materiale.

Profili procedurali

Il reato è procedibile d’ufficio. La custodia cautelare in carcere è prevista per le ipotesi aggravate. È possibile l’arresto facoltativo in flagranza. Non sono ammessi il fermo e il patteggiamento allargato per le forme aggravate.

La pornografia virtuale

Accanto alla detenzione o accesso a materiale reale, l’ordinamento punisce anche la pornografia virtuale, ossia la riproduzione di minori inesistenti o l’assemblaggio di immagini reali in contesti sessuali mediante tecniche grafiche che le rendano verosimili. Anche queste condotte, se destinate alla diffusione o alla detenzione, sono punibili per il potenziale stimolo all’abuso sui minori.

Avvocato Penalista Alessandro Salonia

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