Art 615 bis cp – Interferenze illecite nella vita privata
Testo dell’articolo 615-bis c.p.
Art 615 bis cp “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Spiegazione dell’articolo 615-bis c.p.
L’art. 615-bis c.p. tutela la sfera privata delle persone da intrusioni indebite realizzate con mezzi tecnologici nei luoghi di privata dimonra La norma punisce sia l’acquisizione non autorizzata di immagini o notizie, sia la loro diffusione, quando finalizzata ad arrecare danno.
Sono previste aggravanti per i pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o investigatori privati (anche abusivi), nonché nei casi in cui l’illecito venga commesso tramite strumenti informatici o telematici.
Esempi di condotte che rientrano nell’art 615 bis cp
- Installazione di telecamere nascoste in un’abitazione privata: ad esempio un vicino di casa che piazza una microcamera sul pianerottolo per riprendere all’interno dell’appartamento altrui.
- Registrazione di conversazioni in casa senza consenso: collocare un registratore nascosto in una stanza privata per captare dialoghi tra familiari o coinquilini.
- Diffusione di immagini ottenute illegalmente: pubblicare sui social o inviare via chat video privati registrati all’interno di un domicilio senza il consenso dei soggetti ripresi.
- Videocamere condominiali orientate verso appartamenti privati: un amministratore o un condomino che installa telecamere puntate non sulle aree comuni, ma su porte e finestre di singoli appartamenti.
- Controllo occulto tramite software o strumenti informatici: installare spyware o sistemi di sorveglianza da remoto sul computer o sul cellulare della persona offesa, al fine di carpire informazioni sulla sua vita privata.
- Investigatore privato abusivo: un soggetto che, senza autorizzazione, effettua pedinamenti o utilizza apparecchiature di sorveglianza per ottenere dati personali e privati.
In tutti questi casi la condotta diventa penalmente rilevante se riguarda la vita privata in luoghi di privata dimora (abitazione, ufficio, studio professionale, ecc.) e se le informazioni vengono acquisite o diffuse senza il consenso dell’interessato.
Struttura del reato – Avvocato Penalista Milano
Il reato di interferenze illecite nella vita privata presenta una struttura ben precisa:
- Soggetto attivo: chiunque può commetterlo, senza particolari qualifiche richieste.
- Condotta: consiste nel procurarsi indebitamente notizie o immagini di vita privata in luoghi di privata dimora, oppure nel diffonderle o rivelarle con finalità di nocumento.
- Oggetto materiale: le notizie o le immagini che riguardano la sfera privata della persona.
- Evento: la lesione del diritto alla riservatezza e alla libertà personale.
- Elemento soggettivo: il dolo, cioè la volontà consapevole di procurarsi o diffondere informazioni riservate.
Questa costruzione evidenzia come il legislatore abbia voluto proteggere non solo i luoghi fisici della vita privata, ma anche la dimensione immateriale della privacy.
Differenze con reati simili
Rispetto alla violazione di domicilio (art. 614 c.p.), che tutela l’inviolabilità dell’abitazione, l’art 615 bis cp si concentra sulla protezione delle informazioni e dei dati personali raccolti senza consenso.
Pene previste – avvocato Penalista Alessandro Salonia
- Reclusione da sei mesi a quattro anni per chi acquisisce indebitamente immagini o notizie di vita privata.
- Stessa pena per chi diffonde o rivela tali contenuti.
- Reclusione da uno a cinque anni se commesso da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o investigatori privati.
- Pena aumentata se commesso con strumenti informatici o telematici.
- Procedibilità a querela della persona offesa.
Strategie difensive per l’art 615 bis cp
Le principali linee difensive che possono essere adottate sono:
- Assenza di dolo: dimostrare che non vi era l’intenzione di acquisire indebitamente le informazioni.
- Consenso: provare che la persona offesa aveva autorizzato registrazioni o diffusione.
- Luogo non protetto: sostenere che le riprese non siano avvenute in un luogo di privata dimora, ma in un ambiente pubblico o aperto al pubblico.
- Prove illegittime: eccepire l’inutilizzabilità di prove raccolte in violazione delle regole processuali.
- Mancanza di nocumento: contestare l’assenza di danno in caso di diffusione.
Una difesa efficace deve essere sempre costruita su misura, tenendo conto delle modalità concrete con cui il reato viene contestato.
L’importanza della difesa legale
Essere accusati oppure vittime di interferenze illecite nella vita privata può avere conseguenze molto pesanti, non solo sotto il profilo penale ma anche reputazionale. Per questo motivo è essenziale affidarsi a un avvocato penalista esperto.
L’Avvocato Penalista Alessandro Salonia del Foro di Milano offre assistenza mirata e strategie difensive specifiche per i procedimenti relativi all’art. 615-bis c.p., garantendo un approccio tecnico e riservato.
Consuderazioni finali – Avvocato Penalista Milano
Il reato di interferenze illecite nella vita privata è fondamentale per la tutela della riservatezza nell’era digitale. La sua struttura giuridica mette in luce l’importanza di proteggere la sfera personale da intrusioni non autorizzate.
Lo Studio Legale dell’Avvocato Penalista Alessandro Salonia del Foro di Milano fornisce consulenza e difesa specializzata a chi sia accusato o ritenga di essere stato vittima di tale reato.
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