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Il Patteggiamento nel Processo Penale Italiano

Il patteggiamento, disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta un istituto cardine del sistema processuale penale italiano, consentendo una definizione anticipata del procedimento con il consenso di imputato e Pubblico Ministero. Per comprendere appieno la portata di questo istituto, è fondamentale distinguere tra due diverse ipotesi:

1. Patteggiamento “tradizionale” (fino a due anni)

In questa ipotesi, l’accordo tra le parti riguarda una pena detentiva non superiore a due anni (sola o congiunta a pena pecuniaria). Il patteggiamento “tradizionale” si caratterizza per i seguenti benefici:

  • Riduzione della pena fino a un terzo: come previsto dall’art. 444 c.p.p., la pena può essere diminuita fino a un terzo rispetto a quella ordinaria.
  • Esclusione di pene accessorie e misure di sicurezza: ad eccezione della confisca obbligatoria, non si applicano pene accessorie e misure di sicurezza.
  • Nessuna iscrizione nel casellario giudiziale: la sentenza di patteggiamento non comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale, salvaguardando la fedina penale dell’imputato.
  • Estinzione del reato: il reato si estingue dopo un determinato periodo di tempo (cinque anni per i delitti, due per le contravvenzioni).
  • Possibilità di sospensione condizionale della pena: il patteggiamento tradizionale consente di richiedere la sospensione condizionale della pena.

2. Patteggiamento “allargato” (da due anni e un giorno a cinque anni)

Introdotto con la Legge n. 134/2021, il patteggiamento “allargato” consente alle parti di concordare una pena detentiva superiore a due anni ma non superiore a cinque anni (sola o congiunta a pena pecuniaria). Rispetto al patteggiamento tradizionale, presenta alcune differenze:

  • Applicazione delle pene accessorie: a differenza del patteggiamento tradizionale, in questo caso si applicano le pene accessorie, salvo diverso accordo tra le parti.
  • Maggiore discrezionalità del giudice: il giudice ha un maggiore potere di controllo sulla congruità della pena, potendo rigettare la richiesta di patteggiamento con maggiore facilità.
  • Esclusione per alcuni reati: il patteggiamento allargato non è ammesso per determinate categorie di reati, come ad esempio quelli di criminalità organizzata o terrorismo.

Confronto tra le due ipotesi

In sintesi, il patteggiamento tradizionale offre maggiori benefici all’imputato, ma è applicabile solo per reati meno gravi. Il patteggiamento allargato, pur presentando minori vantaggi, consente di definire in modo anticipato anche procedimenti per reati più seri.

Conclusioni

Il patteggiamento, nelle sue due forme, rappresenta uno strumento processuale di grande flessibilità, che consente di raggiungere soluzioni personalizzate in base alle esigenze del caso concreto. La scelta tra le due ipotesi dipende da una valutazione attenta della gravità del reato, della personalità dell’imputato e degli obiettivi processuali delle parti.


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