Affidamento in prova al servizio sociale
Affidamento in prova ai servizi sociali: definizione legale
L’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione disciplinata dall’art. 47 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario). Viene concessa ai condannati per espiare pene detentive non superiori a tre anni, o quattro in alcuni casi specifici, quando il giudice ritiene che tale misura possa favorire la rieducazione del reo e prevenire la recidiva.
Finalità e benefici dell’affidamento in prova
L’obiettivo principale dell’affidamento in prova è il recupero sociale del condannato attraverso un periodo di prova in ambiente libero. Durante tale periodo, il soggetto è sottoposto a prescrizioni stabilite dal giudice e al controllo del servizio sociale (U.E.P.E.).
Se la prova ha esito positivo, la pena si considera estinta e con essa anche ogni effetto penale. In caso contrario, la pena detentiva verrà ripristinata.
Chi può richiederlo e quali sono i requisiti
Possono beneficiare dell’affidamento in prova:
- I detenuti in carcere
- I detenuti domiciliari
- I semiliberi e semidetentati
- Coloro ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio
- Persone a piede libero che debbano scontare una pena inferiore ai quattro anni per un reato non ostativo
Non è applicabile:
- Ai soggetti sottoposti a libertà vigilata per liberazione condizionale
- Agli internati
- A chi è in espiazione di pena per conversione della pena pecuniaria
Tra i requisiti fondamentali vi sono:
- Limite di pena (quattro anni se in presenza di buona condotta pregressa)
- Prognosi favorevole riguardo la rieducazione e il rischio di recidiva
- Presenza stabile in Italia (l’esecuzione deve avvenire nel territorio nazionale)
Prescrizioni e controlli – Avvocato Penalista Milano
Le prescrizioni imposte possono includere:
- Divieto di frequentare determinati luoghi o persone
- Obbligo di seguire un programma terapeutico o educativo
- Svolgimento di attività lavorative o socialmente utili
Queste misure hanno natura limitativa della libertà personale, con valore sanzionatorio e rieducativo.
Revoca e conseguenze del mancato rispetto
L’affidamento può essere revocato in caso di:
- Violazione delle prescrizioni
- Commissione di nuovi reati
- Comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura
In tal caso, il condannato dovrà scontare la pena residua, eventualmente ridotta considerando il comportamento durante il periodo di prova.
Esito della prova: estinzione della pena
In caso di esito positivo, l’affidamento in prova comporta:
- Estinzione della pena detentiva
- Cancellazione degli effetti penali, inclusa la recidiva
- Possibile estinzione della pena pecuniaria, se sussistono disagiate condizioni economiche
L’affidamento in prova al servizio sociale per soggetti tossicodipendenti rappresenta una forma specifica di misura alternativa alla detenzione, regolata dagli articoli 47 e 94 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), in combinato con l’art. 47 della Legge sull’Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975).
Affidamento terapeutico: disciplina e finalità
Nel caso di tossicodipendenza accertata, il condannato può accedere all’affidamento in prova terapeutico per intraprendere o proseguire un percorso di recupero presso strutture riabilitative pubbliche o private convenzionate. La misura è finalizzata a:
- favorire il superamento della dipendenza,
- promuovere il reinserimento sociale,
- ridurre il rischio di recidiva.
Condizioni per l’ammissione
Per ottenere l’affidamento in prova terapeutico, devono sussistere:
- una diagnosi di tossicodipendenza o alcooldipendenza attuale (certificata dal Sert o da struttura accreditata),
- una condanna a pena detentiva non superiore a sei anni (anche residua),
- una valutazione positiva circa la possibilità di recupero del soggetto.
La richiesta può essere presentata sia da detenuti che da condannati in stato di libertà. L’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di una comunità terapeutica che accetti di accogliere l’interessato e alla valutazione favorevole del magistrato di sorveglianza.
Obblighi e prescrizioni – Avvocato Penalista Milano
Durante il periodo di affidamento:
- il soggetto deve rispettare il programma terapeutico,
- può essere sottoposto a test antidroga periodici,
- è tenuto a comunicare ogni cambiamento di domicilio o attività.
Il mancato rispetto del programma o la ricaduta nella dipendenza possono comportare la revoca della misura e il ripristino della pena detentiva.
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