Vai al contenuto
Aree di Competenza

Reati contro la famiglia

I reati contro la famiglia sono disciplinati dal Codice Penale italiano nel Libro II, Titolo XI. Tali delitti tutelano l’istituzione familiare, uno dei pilastri fondamentali della società, e mirano a proteggere i suoi componenti da condotte che ne minano la stabilità e l’integrità. Tra i reati più rilevanti troviamo la violazione degli obblighi di assistenza familiare, la maltrattamento contro familiari e conviventi e la sottrazione di minori.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)

Uno dei reati più comuni contro la famiglia è la violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’art. 570 c.p. stabilisce che “chiunque, abbandonando il domicilio domestico o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale o alla qualità di coniuge” è punito con la reclusione fino a un anno o con una multa da 103 a 1.032 euro.

Questo reato si configura quando uno dei coniugi o genitori non provvede alle necessità economiche o morali del nucleo familiare, violando così i propri obblighi nei confronti dell’altro coniuge o dei figli.

Violazione dell’obbligo di mantenimento

Una forma specifica di questo reato è la violazione dell’obbligo di mantenimento dopo una separazione o un divorzio, quando il genitore obbligato non versa quanto dovuto per il mantenimento dei figli o del coniuge economicamente debole. La pena prevista è la reclusione fino a un anno o una multa.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)

Un altro reato estremamente grave contro la famiglia è quello di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’art. 572 c.p. punisce chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente con la reclusione da 3 a 7 anni.

I maltrattamenti non si limitano a violenze fisiche, ma possono includere anche vessazioni psicologiche, intimidazioni, umiliazioni e ogni comportamento reiterato che provochi uno stato di soggezione o sofferenza morale nella vittima.

Se dal reato derivano lesioni gravi o gravissime, le pene vengono aumentate e possono arrivare fino a 15 anni di reclusione in caso di morte della vittima.

Sottrazione di persone incapaci o di minori (art. 574 c.p.)

La sottrazione di minori è un reato che si configura quando un genitore, o un’altra persona, sottrae un minore di 14 anni o una persona incapace di intendere e volere, sottraendoli all’autorità di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela legale. L’art. 574 c.p. punisce questo reato con la reclusione da 1 a 3 anni.

Questo delitto è molto frequente in contesti di separazione o divorzio, quando uno dei genitori trattiene il figlio minorenne in un luogo diverso da quello stabilito dal giudice o senza il consenso dell’altro genitore.

Reati contro l’assistenza familiare: abbandono di minori e incapaci (art. 591 c.p.)

L’art. 591 c.p. disciplina il reato di abbandono di minori o incapaci, punendo con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque abbandoni un minore di 14 anni o una persona incapace di provvedere a sé stessa. L’abbandono è considerato un grave atto di negligenza che può esporre il soggetto vulnerabile a pericoli concreti.

Se dall’abbandono derivano lesioni personali gravi, la pena aumenta fino a 8 anni; in caso di morte della vittima, la reclusione può arrivare fino a 12 anni.

Incesto (art. 564 c.p.)

L’incesto, regolato dall’art. 564 c.p., si configura quando due persone che hanno legami di parentela, come ascendenti e discendenti o fratelli e sorelle, intrattengono rapporti sessuali, sebbene consenzienti. Il reato viene punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

L’incesto è considerato un reato che lede il buon costume e l’ordine morale della famiglia, ma viene punito solo se il fatto provoca scandalo pubblico.

Bigamia (art. 556 c.p.)

Il reato di bigamia, disciplinato dall’art. 556 c.p., si configura quando una persona già legata in matrimonio ne contrae un secondo senza aver sciolto il primo. La bigamia è punita con la reclusione da 1 a 5 anni. Se il nuovo coniuge non era a conoscenza del matrimonio precedente, la pena per quest’ultimo è ridotta.

I reati contro la famiglia tutelano l’integrità e il benessere dei suoi membri, garantendo che tutti i componenti ricevano il rispetto e l’assistenza dovuti. Il Codice Penale italiano prevede sanzioni severe per chi viola tali obblighi, con pene che variano in base alla gravità delle azioni commesse.

In caso di coinvolgimento in procedimenti penali riguardanti reati contro la famiglia, è essenziale rivolgersi a un avvocato esperto in diritto penale. Lo Studio Legale Avvocato Alessandro Salonia di Milano offre consulenza e assistenza legale qualificata per la tutela dei diritti familiari.