Violenza sessuale e tensioni familiari
Il principio di diritto – Avvocato Penalista Milano
Violenza sessuale e tensioni familiari. La sentenza n. 15867/2025 della Cassazione penale (Sez. III, ud. 29 gennaio 2025, dep. 24 aprile 2025) ha affrontato un tema delicatissimo: la configurabilità della violenza sessuale all’interno del matrimonio. La Corte ha stabilito che il consenso della vittima ai rapporti sessuali, quando determinato dalla necessità di evitare tensioni o maltrattamenti, è un consenso viziato, quindi penalmente irrilevante. Il principio di diritto afferma che non occorre un’aggressione fisica esplicita: anche la coartazione psicologica, legata a un clima di sopraffazione e paura, integra gli estremi del reato di cui all’art. 609-bis c.p.

La Corte ha inoltre chiarito che il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non si assorbe automaticamente in quello di violenza sessuale: l’assorbimento è possibile solo quando gli atti lesivi siano esclusivamente finalizzati alla consumazione della violenza sessuale. Se, invece, le condotte hanno autonomia — come percosse gratuite o umiliazioni — vi è concorso di reati.
La vicenda processuale
Il caso riguardava un uomo condannato a sei anni di reclusione per aver abusato sessualmente della moglie approfittando delle sue condizioni di inferiorità psicologica, generate da anni di maltrattamenti. La donna, pur mostrando un’apparente disponibilità, era in realtà spinta a cedere solo per evitare ulteriori vessazioni, umiliazioni o, in alcuni casi, punizioni crudeli (come il dover dormire nella vasca da bagno).
Il ricorso in Cassazione, basato sulla presunta inattendibilità della vittima, sul principio del ne bis in idem e su presunti vizi nella determinazione della pena, è stato dichiarato inammissibile. Le testimonianze dei figli, che avevano confermato il clima di intimidazione domestica, hanno avuto un peso decisivo nel rafforzare la valutazione probatoria.
Approfondimento normativo – Avvocato penalista Alessandro Salonia
L’art. 609-bis c.p. punisce chiunque, con violenza, minaccia o abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica, costringe altri a compiere o subire atti sessuali. Come chiarisce Brocardi.it, la norma tutela la libertà di autodeterminazione sessuale e comprende anche la violenza morale o psicologica. L’art. 572 c.p. punisce invece chi maltratta un familiare o convivente, con pene da tre a sette anni, aumentabili se i fatti sono gravi. Infine, l’art. 81, co. 2 c.p., sul reato continuato, consente di considerare in un unico procedimento più fatti legati da un disegno criminoso unitario, con un aumento di pena rispetto al reato più grave.
Considerazioni Avvocato Penalista Milano
Questa sentenza rafforza la protezione delle vittime di violenza domestica, sottolineando che nessun vincolo familiare può giustificare rapporti sessuali non voluti. Anche in ambito coniugale, la libertà sessuale è un diritto inviolabile.
L’Avvocato Penalista Alessandro Salonia evidenzia che questi casi richiedono una difesa tecnica accurata, sia per le vittime sia per gli imputati, data la complessità delle prove e la necessità di contestualizzare correttamente i comportamenti.
Lo Studio Legale Avvocato Alessandro Salonia offre assistenza qualificata nei procedimenti per violenza sessuale e maltrattamenti, garantendo tutela legale competente e personalizzata.
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