Violazione del divieto di avvicinamento
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
Violazione divieto di avvicinamento. La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza del 6 febbraio 2025, n. 4936, ha stabilito che integra il reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.) anche la condotta di chi, pur non cercando attivamente il contatto, permette alla vittima di intrattenersi nella propria abitazione. Tale condotta è considerata una violazione delle misure cautelari perché l’indagato ha l’obbligo di adottare comportamenti idonei a evitare il contatto, come il rifiuto di accogliere la vittima o l’allerta alle forze dell’ordine.
La decisione ribadisce il principio secondo cui la tutela della vittima vulnerabile ha priorità rispetto alla libertà individuale dell’indagato, come sancito dall’art. 52 della Convenzione di Istanbul.

Il caso concreto: la decisione della Cassazione
L’indagato era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con prescrizione di mantenere una distanza minima di 500 metri e di non comunicare con la stessa. Tuttavia, la vittima si era volontariamente recata presso la sua abitazione e vi era rimasta per diversi giorni.
Il Tribunale del Riesame aveva annullato l’ordinanza di arresti domiciliari, ritenendo che:
- fosse stata la vittima a recarsi dall’indagato;
- non fosse esigibile dall’indagato l’allontanamento dalla propria abitazione;
- non sussistesse un obbligo giuridico di allertare le forze dell’ordine.
Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione, sostenendo che l’indagato avesse violato la misura cautelare non allontanando la vittima e non richiedendo l’intervento delle autorità.
La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che:
- l’indagato ha l’obbligo di impedire il contatto con la vittima, anche se questa si avvicina volontariamente;
- la misura cautelare non tutela solo l’indagato, ma mira alla protezione della vittima, la cui sicurezza deve essere garantita anche contro la sua stessa volontà;
- la violazione del divieto di avvicinamento sussiste anche quando l’indagato omette di esercitare il proprio ius excludendi, consentendo alla vittima di restare.
La decisione si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, come dimostrato dalle recenti modifiche legislative, tra cui l’obbligo del braccialetto elettronico e l’arresto obbligatorio in caso di violazione delle misure cautelari (L. 24 novembre 2023, n. 168).
Il reato di violazione del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.)
L’art. 387-bis c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi chiunque violi le misure cautelari previste dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., che impongono:
- l’allontanamento dalla casa familiare;
- il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima;
- il divieto di comunicazione con la persona offesa.
La violazione di tali misure è penalmente rilevante anche quando è la vittima a cercare il contatto con l’indagato, poiché il fine della norma è impedire il verificarsi di nuove situazioni di pericolo.
Conclusioni – Avvocato Penalista Milano
Questa sentenza della Cassazione chiarisce definitivamente che la volontà della vittima non esonera l’indagato dall’obbligo di rispettare le misure cautelari. Il principio affermato è che la sicurezza della persona offesa deve essere garantita anche quando essa stessa si espone al pericolo, poiché le dinamiche della violenza domestica possono essere complesse e manipolatorie.
La giurisprudenza, in linea con la Convenzione di Istanbul e le direttive europee, sottolinea l’importanza della protezione della vittima come priorità assoluta, a prescindere dalla sua volontà soggettiva.
L’Avvocato Penalista Alessandro Salonia, con sede a Milano, offre consulenza qualificata in materia di misure cautelari e tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Contatta lo studio se sei vittima o accusato di un reato.