Sentenza Cass. pen., Sez. V, n. 40301 del 31 ottobre 2024:
Stalking e Violenza Assistita
Principio di diritto – Avvocato penalista Milano
Stalking e violenza assistita. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40301 del 31 ottobre 2024, ha stabilito che l’aggravante prevista dall’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies c.p., applicabile ai delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà personale, non può essere estesa al reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), trattandosi di un delitto contro la libertà morale. Tale principio è stato ribadito in linea con un’interpretazione letterale e sistematica della norma, confermando che il legislatore non ha incluso il reato di stalking tra le fattispecie per cui tale aggravante è applicabile.

La vicenda
Il caso oggetto di esame concerneva un imputato condannato per atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex compagna. L’aggravante contestata derivava dalla presenza del figlio minore durante le condotte persecutorie. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato l’aggravante, ma il ricorso in Cassazione ha portato all’annullamento parziale della sentenza. La Corte ha rilevato che l’aggravante ex art. 61, n. 11-quinquies c.p. non è applicabile al reato di stalking, in quanto non rientra tra i delitti contro la libertà personale menzionati dalla norma.
Analisi e normativa – Avvocato Penalista Milano
Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
Il reato di stalking si configura quando una persona, con condotte reiterate, provoca in un’altra uno stato di ansia o paura tale da alterarne le abitudini di vita. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, pena che può essere aumentata qualora ricorrano aggravanti specifiche.
Art. 61, comma 1, n. 11-quinquies c.p.
L’aggravante in questione si applica ai delitti commessi in presenza di un minore o di una donna in stato di gravidanza, ma solo per i reati contro la vita, l’incolumità personale e la libertà personale. La Corte ha ribadito che la libertà morale, tutelata dall’art. 612-bis c.p., è distinta dalla libertà personale e non rientra nel perimetro applicativo dell’aggravante.
Considerazioni finali – Avvocato Penalista Alessandro Salonia
Questa decisione evidenzia la necessità di un’interpretazione rigorosa delle aggravanti previste dal codice penale, al fine di evitare estensioni non volute dal legislatore. L’argomento solleva riflessioni sulla tutela dei minori in contesti di violenza assistita, dove la normativa potrebbe richiedere un adeguamento.
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