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Pedopornografia virtuale e fumetti

    Pedopornografia virtuale e fumetti

    Pedopornografia virtuale e fumetti. La Cassazione penale (Sez. III) con sentenza 16 giugno 2025, n. 22579, affronta il delicato tema della pedopornografia virtuale, chiarendo l’applicabilità dell’art. 600-quater.1 c.p. anche a immagini realizzate con la tecnica del fumetto. Si tratta di un tema attuale che coinvolge la tutela dell’integrità psicofisica del minore contro forme di adescamento e sfruttamento sessuale anche mediante rappresentazioni grafiche.

    Pedopornografia virtuale e fumetti - Avvocato Penalista Milano - Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    Il fatto

    L’imputato era stato condannato per aver detenuto e inviato tramite Facebook e email dieci immagini pedopornografiche di tipo fumettistico, ritraenti minori in attività sessuali, a una bambina di 11 anni, al fine di adescarla. La difesa sosteneva che tali immagini, essendo palesemente irreali e non realistiche, non rientrassero nel concetto di pornografia minorile previsto dagli artt. 600-ter e 600-quater.1 c.p.

    Il principio di diritto

    Secondo la Suprema Corte, l’art. 600-quater.1 c.p. si applica anche a immagini virtuali o fumettistiche che rappresentino minori in attività sessuali esplicite o simulate con un grado di realismo tale da apparire verosimili. Non è necessario che il materiale ritragga minori reali: la norma incriminatrice è autonoma e si estende alle rappresentazioni create con tecniche grafiche idonee a simulare situazioni vere o realistiche.

    La Corte chiarisce che il bene giuridico tutelato è l’integrità psicofisica del minore e la protezione da ogni forma di sfruttamento o strumentalizzazione sessuale, anche in via mediata e potenziale.

    In particolare, la Cassazione stabilisce che:

    «Non può escludersi l’applicabilità dell’art. 600-quater.1 c.p. alle rappresentazioni fumettistiche, qualora la qualità di rappresentazione sia tale da far apparire come vere situazioni non reali coinvolgenti minori in attività sessuali.»

    Normativa e pena – Avvocato Penalista Milano

    • Art. 600-quater.1 c.p.: estende la punibilità degli artt. 600-ter e 600-quater c.p. alle immagini virtuali. La pena prevista è diminuita di un terzo rispetto alla fattispecie base.
    • Art. 600-ter c.p.: punisce la produzione, diffusione e cessione di materiale pornografico minorile.

    Analisi e commento – Avvocato Penalista Milano

    Questa sentenza ha un impatto rilevante, chiarendo che anche fumetti e disegni rientrano nel perimetro del reato di pedopornografia se finalizzati a eccitare pulsioni sessuali con rappresentazioni di minori. La Cassazione respinge la linea difensiva basata sulla “non verosimiglianza” delle immagini, evidenziando che il giudice di merito deve valutare la capacità rappresentativa di rendere realistiche situazioni sessuali con minori.

    Inoltre, la Corte ribadisce la funzione di prevenzione generale della norma: reprimere anche forme virtuali di pornografia minorile che alimentano il mercato e incentivano comportamenti devianti, anche attraverso l’uso di piattaforme social.

    Avvocato Penalista Alessandro Salonia – Assistenza qualificata

    L’Avv. Alessandro Salonia offre assistenza qualificata in materia di reati contro la persona, in particolare nei casi di pornografia minorile, adescamento e sfruttamento sessuale di minori. Per consulenze o difese in procedimenti penali, è possibile contattare lo Studio Legale dell’avvocato Penalista Avvocato Alessandro Salonia, garantendo professionalità, riservatezza e attenzione al delicato equilibrio tra diritto di difesa e tutela delle vittime.