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Concorso materiale tra maltrattamenti e tortura

    Sentenza di Cassazione Penale, Sez. V n. 39722 del 09/07/2024

    Contesto della decisione – Avvocato penalista Milano

    La sentenza n. 39722 della Suprema Corte di Cassazione riguarda un caso di violenza estrema perpetrata in ambito familiare da un genitore su un figlio minore. Gli atti criminosi contestati all’imputato, includono maltrattamenti aggravati e torture inflitte al figlio di due anni, fino a provocarne la morte. Le violenze, in particolare negli ultimi giorni di vita della vittima, erano caratterizzate da crudeltà e insensata sofferenza fisica e psicologica. La Cassazione si pronuncia sulla configurabilità di un concorso materiale tra i reati di maltrattamento e tortura, trattandosi di condotte distinte per finalità e intensità della sofferenza inflitta, che rendono evidente la disumanizzazione e spersonalizzazione della vittima.

    Concorso materiale tra maltrattamenti e tortura - Avvocato Penalista Milano Alessandro Salonia

    Principio di diritto

    Il principio enucleato dalla Cassazione stabilisce che sussiste concorso materiale tra i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati da crudeltà e futili motivi, e il reato di tortura in danno di un minore qualora si verifichi una cesura tra le due condotte. Tale distinzione sussiste laddove i maltrattamenti, inizialmente connotati da aggressioni fisiche e psicologiche gravi ma non sistematiche, evolvano, nel periodo temporale vicino al decesso, in condotte più severe e gravemente lesive, attraverso le quali l’autore trasforma la vittima in un mero “oggetto” su cui accanirsi senza scrupoli, privandola della dignità e integrando così il reato di tortura.

    Distinzione tra maltrattamenti e tortura – Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    La Corte ha precisato che il delitto di maltrattamenti in famiglia è un reato a forma libera che tutela l’integrità psico-fisica e il benessere delle persone che vivono in un contesto di convivenza domestica. La tortura, disciplinata dall’art. 613-bis c.p., invece, tutela la dignità umana e richiede che le condotte delittuose infliggano alla vittima un livello di sofferenza tale da privarla della capacità di autodeterminarsi e reagire, rendendola una “res” alla mercé dell’aggressore.

    Applicazione dei principi ai fatti

    Nel caso concreto, la Suprema Corte ha riscontrato una cesura temporale e di intensità tra le condotte maltrattanti, perpetrate dall’imputato già da tempo, e quelle successive, che si configurano come atti di tortura. Negli ultimi giorni di vita del minore, infatti, l’imputato aveva intensificato la violenza, sottoponendo la vittima a morsi, bruciature e altre sevizie gravi e gratuite che ne hanno determinato l’annientamento psicofisico. Questi elementi hanno convinto i giudici della Suprema Corte della necessità di qualificare le azioni finali come tortura, distinta dai maltrattamenti, riconoscendo quindi il concorso materiale tra i due reati.

    Elemento soggettivo: dolo eventuale nella tortura seguita da morte

    La Cassazione ha ulteriormente precisato l’elemento soggettivo. Ai fini della tortura aggravata dalla morte, è stato ravvisato il dolo eventuale, secondo cui l’autore, pur non volendo direttamente il decesso, accetta come conseguenza accessoria tale esito in virtù delle ripetute aggressioni inflitte alla vittima. La Corte, nell’aderire alla “prima formula di Frank”, ha considerato gli indicatori del dolo eventuale, quali la violenza dell’aggressione, l’età della vittima, e la probabilità dell’evento mortale, stabilendo che l’imputato fosse consapevole delle conseguenze estreme delle sue azioni, accettando la morte come prezzo delle sevizie inflitte.

    Avvocato Penalista Milano

    Lo Studio Legale Salonia è a disposizione per offrire una consulenza legale qualificata su casi inerenti reati di maltrattamenti, tortura e crimini contro i minori. Contatta l’Avvocato Penalista Alessandro Salonia del Foro di Milano.