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Cessazione convivenza, stalking o maltrattamenti in famiglia?

    Analisi della sentenza n. 40747/2024

    Il principio di diritto

    Con la sentenza Cassazione penale, sez. V, 1 ottobre 2024, n. 40747, la Suprema Corte ha precisato che il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) può essere configurato nei confronti di un ex convivente, in assenza di vincoli assimilabili a quelli familiari, quando le condotte moleste e vessatorie si verificano dopo la cessazione della convivenza more uxorio. Al contrario, il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) richiede il permanere di una stabile consuetudine di vita comune o l’esistenza di una solidarietà morale e affettiva, anche in presenza di figli.

    Convivenza stalking e maltrattamenti in famiglia - Avvocato penalista Milano - Avvocato penalista Alessandro Salonia

    La vicenda

    L’imputato, dopo la cessazione della convivenza con la compagna, ha continuato a inviarle messaggi minacciosi e molesti. La Corte d’Appello di Trieste aveva già distinto tra le condotte contestate, riconoscendo la sussistenza degli atti persecutori per il periodo successivo alla separazione. Tuttavia, è stata esclusa l’integrazione del reato di maltrattamenti, poiché i vincoli solidaristici e affettivi tra i due erano venuti meno.

    L’interpretazione giuridica – Avvocato penalista Milano

    La Corte di Cassazione ha ribadito che il concetto di “famiglia” ai sensi dell’art. 572 c.p. va interpretato restrittivamente. La cessazione della convivenza elimina i presupposti per il reato di maltrattamenti, salvo che i rapporti tra le parti mantengano caratteristiche tipiche della solidarietà familiare, come previsto anche dall’art. 337-ter c.c. relativo alla responsabilità genitoriale.

    Al contrario, il reato di atti persecutori può configurarsi anche in assenza di un rapporto continuativo, purché si provi la reiterazione di condotte minacciose o moleste con dolo generico, idonee a generare timore nella vittima o alterare il suo stile di vita.

    Articoli di legge contestati

    1. Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori: punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, con condotte reiterate, cagiona un grave stato di ansia o paura, o altera le abitudini di vita della vittima.
    2. Art. 572 c.p. – Maltrattamenti in famiglia: prevede pene da tre a sette anni per chi maltratta una persona della famiglia o convivente, con un’aggravante se il fatto avviene in presenza di minori.

    Considerazioni dell’Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    La sentenza n. 40747/2024 della Corte di Cassazione chiarisce la distinzione tra stalking e maltrattamenti in famiglia, offrendo un criterio interpretativo rigoroso. Lo Studio Legale Salonia, con sede a Milano, è disponibile per offrire assistenza legale qualificata su casi di reati contro la persona e la famiglia.

    Contatta lo studio se sei vittima o accusato del reato di atti persecutori o maltrattamenti in famiglia.