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Resistenza a pubblico ufficiale: definizione, normativa e sanzioni previste

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è disciplinato dall’art. 337 del Codice Penale italiano. Tale fattispecie si verifica quando un soggetto oppone resistenza attiva, mediante violenza o minaccia, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio mentre questi compie un atto di ufficio o un servizio di pubblica utilità. Il bene giuridico tutelato è il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche e l’autorità dello Stato, ostacolando l’operato dei funzionari pubblici con atteggiamenti violenti o intimidatori.

Restitenza a Pubblico Ufficiale - Avvocato Alessandro Salonia penalista Milano

Normativa di riferimento

L’articolo 337 del Codice Penale italiano recita: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Il pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p., è chi esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L’incaricato di pubblico servizio, secondo l’art. 358 c.p., è chi svolge un’attività con le stesse modalità di un pubblico ufficiale, ma non dotata di poteri autoritativi o certificativi.

Elementi costitutivi del reato

La resistenza a pubblico ufficiale si configura quando sussistono alcuni requisiti essenziali:

  1. Soggetto attivo: Il soggetto attivo del reato è chiunque, senza distinzione di età o condizione sociale, opponga resistenza mediante violenza o minaccia.
  2. Soggetto passivo: Il reato può essere commesso nei confronti di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni.
  3. Condotta: La condotta incriminata deve consistere in violenza o minaccia. La violenza può essere fisica, come lo spingere o colpire il pubblico ufficiale, mentre la minaccia può riguardare sia il soggetto attivo sia i suoi familiari o beni.
  4. Momento dell’azione: È fondamentale che l’opposizione si verifichi mentre il pubblico ufficiale sta svolgendo un atto di ufficio o di servizio. Se l’atto non è legittimo o non è riconducibile alle funzioni del pubblico ufficiale, non si configura il reato di resistenza ma potrebbero emergere altre ipotesi di reato.

Differenze con altri reati

È importante distinguere il reato di resistenza a pubblico ufficiale da altri illeciti che possono apparire simili, come l’oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), che si verifica quando viene recata offesa all’onore o al prestigio del pubblico ufficiale. A differenza della resistenza, che comporta violenza o minaccia, l’oltraggio riguarda esclusivamente un’offesa verbale.

Un altro reato correlato è la violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), che punisce chi usa violenza o minaccia per costringere un pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto contrario ai propri doveri. Nel caso della resistenza, l’atto è invece diretto a impedire o intralciare l’esecuzione di un compito legittimo.

Sanzioni previste

Le sanzioni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale prevedono la reclusione da sei mesi a cinque anni, a seconda della gravità dei fatti e delle circostanze aggravanti o attenuanti che possono influenzare il giudizio. Nel caso in cui la resistenza abbia causato lesioni o danni fisici al pubblico ufficiale, potrebbero configurarsi ulteriori reati come le lesioni personali (art. 582 c.p.), aggravando la posizione del colpevole.

Inoltre, il reato può concorrere con altre fattispecie criminose. Ad esempio, se durante l’opposizione violenta si causano danni a cose pubbliche o private, potrebbe essere contestato anche il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.).

Giurisprudenza e casi pratici

La giurisprudenza italiana ha contribuito a chiarire alcuni aspetti controversi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ad esempio, è stato stabilito che per la configurazione del reato non è necessario che il pubblico ufficiale sia effettivamente impedito nel suo operato, ma basta che l’azione del soggetto attivo sia idonea a creare un intralcio. Inoltre, è irrilevante che il soggetto non abbia raggiunto il suo scopo, poiché la resistenza può consistere anche in atti preparatori, come la fuga o il tentativo di evitare un controllo.

In un caso del 2021, la Cassazione ha affermato che opporre resistenza passiva, ad esempio rifiutandosi di fornire i propri documenti durante un controllo, non integra il reato di resistenza, poiché manca l’elemento della violenza o minaccia, elemento cardine della fattispecie incriminata.

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una delle condotte più gravi in cui un soggetto può incorrere nell’ambito delle relazioni con le autorità. La norma mira a garantire che il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, non venga ostacolato o minacciato da comportamenti violenti, salvaguardando così l’autorità e l’efficacia delle funzioni pubbliche.

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