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Aree di Competenza

Porto abusivo di armi

Reati connessi all’uso e al porto di armi: il Codice Penale e la legge 110 del 1975

L’uso e il porto di armi, siano esse da fuoco, armi bianche o armi con matricola abrasa, sono severamente regolamentati dalla legge italiana. Il Codice Penale e la legge n. 110 del 1975 disciplinano in dettaglio i reati connessi a queste condotte, mirando a proteggere la sicurezza pubblica e punendo chi violi le norme. In questo articolo, esploreremo i principali reati legati all’uso e al porto di armi, con un approfondimento su armi da fuoco, armi con matricola abrasa e armi bianche.

Reati legati al porto abusivo di armi

Il porto abusivo di armi è regolato dall’articolo 699 c.p., che sanziona chi porta un’arma al di fuori della propria abitazione senza la licenza dell’autorità.

Art. 699 c.p. – Porto abusivo di armi:

“Chiunque, senza la licenza dell’autorità, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto da diciotto mesi a tre anni.”

Le pene variano a seconda del tipo di arma. Per le armi da fuoco, la reclusione va da uno a tre anni, mentre per le armi improprie e armi bianche, come coltelli o bastoni, la pena è ridotta ma può comunque arrivare a 18 mesi di arresto. L’aggravante più comune è il porto di queste armi in luoghi pubblici o durante eventi affollati, dove aumenta il rischio per la sicurezza collettiva.

Armi bianche: definizione e reati

Le armi bianche includono tutte le armi che non fanno uso di esplosivi o cariche da sparo, come coltelli, pugnali, spade o altri strumenti affilati. L’uso e il porto abusivo di armi bianche, se non giustificati da motivi legittimi (per esempio, per attività sportive o lavorative), sono considerati reati. Anche strumenti come bastoni, mazze o oggetti contundenti possono essere considerati armi bianche se utilizzati in contesti violenti.

La legge distingue tra armi proprie, ovvero quelle progettate specificamente per offendere (come pugnali e baionette), e armi improprie, che possono essere usate per offendere ma non sono state create a questo scopo (ad esempio, coltelli da cucina).

L’articolo 4 della legge n. 110 del 1975 disciplina il porto abusivo di armi bianche e oggetti atti a offendere:

“È vietato il porto fuori della propria abitazione o delle relative appartenenze di armi o oggetti atti a offendere senza giustificato motivo. Il trasgressore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.”

In caso di violazioni, la pena prevista è aggravata se l’arma bianca viene utilizzata per commettere altri reati, come furti o aggressioni.

Detenzione abusiva di armi

Il reato di detenzione abusiva di armi è disciplinato dall’articolo 697 c.p., che sanziona chi detiene armi o munizioni senza licenza, anche all’interno della propria abitazione.

Art. 697 c.p. – Detenzione abusiva di armi:

“Chiunque, senza licenza, detiene armi, munizioni o materie esplodenti è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a 371 euro.”

La detenzione di armi da guerra, armi clandestine o armi con matricola abrasa comporta pene più severe, data la pericolosità di tali strumenti.

Armi con matricola abrasa

Le armi con matricola abrasa sono armi da fuoco a cui è stata cancellata o alterata la matricola che consente la loro identificazione. La cancellazione della matricola è un grave reato in quanto rende l’arma irrintracciabile e spesso è legata ad attività criminali.

L’articolo 23 della legge 110 del 1975 punisce severamente chi detiene o utilizza armi con matricola abrasa:

“Chiunque detiene o porta in luogo pubblico armi da fuoco con la matricola abrasa o alterata è punito con la reclusione da due a otto anni.”

Le armi con matricola abrasa sono considerate particolarmente pericolose per l’ordine pubblico, in quanto difficili da rintracciare e comunemente utilizzate nel contesto di reati violenti o di criminalità organizzata.

La legge 110 del 1975: regolamentazione delle armi

La legge n. 110 del 1975 rappresenta un punto di riferimento normativo per la regolamentazione delle armi in Italia. Questa legge, emanata durante gli anni di piombo, aveva lo scopo di rafforzare i controlli sulla fabbricazione, il commercio e la detenzione di armi, con particolare attenzione alle armi da guerra, armi clandestine e armi comuni da sparo.

Armi da guerra e armi clandestine

La detenzione e il traffico di armi da guerra è vietato senza autorizzazione e punito con pene molto severe, come previsto dall’articolo 1 della legge:

“Chiunque fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, esporta, vende o comunque pone in commercio armi da guerra o parti di esse, senza autorizzazione, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.”

Le armi clandestine, ossia quelle non registrate o fabbricate illegalmente, sono trattate alla stregua delle armi da guerra e la loro detenzione comporta pene elevate.

Regolamentazione delle armi comuni

Anche le armi comuni da sparo sono regolamentate dalla legge 110 del 1975. Il loro possesso è consentito solo con licenza e soggetto a rigidi controlli. Chi detiene armi comuni senza autorizzazione è punito con l’arresto fino a tre anni.

Aggravanti e circostanze particolari

Le pene per il porto e l’uso di armi possono essere aggravate in presenza di alcune circostanze:

    • Uso dell’arma per commettere altri reati: Se un’arma viene utilizzata per commettere un reato, come una rapina o un omicidio, le sanzioni per il porto abusivo si sommano a quelle previste per il reato principale.

    • Porto di armi in luoghi pubblici o affollati: Se l’arma viene portata in luoghi pubblici, come scuole o piazze, le pene possono essere aumentate.

    • Armi con matricola abrasa: La cancellazione della matricola costituisce un’aggravante autonoma che comporta un significativo aumento delle pene.

Esplosivi e munizioni

La legge 110 del 1975 regola anche la detenzione di esplosivi e munizioni, prevedendo controlli rigorosi e sanzioni per chi detiene queste sostanze senza autorizzazione. La detenzione di esplosivi senza licenza è punita con pene che vanno da uno a cinque anni di reclusione, con aumenti in caso di rischio per la pubblica sicurezza.

L’uso e il porto abusivo di armi da fuoco, armi bianche e armi con matricola abrasa rappresentano gravi reati puniti severamente dal Codice Penale e dalla legge 110 del 1975. La normativa italiana impone pene elevate per chi detiene o utilizza armi senza licenza, specialmente se l’arma è stata modificata per renderla non rintracciabile. L’aggravante dell’uso di armi per la commissione di altri reati o in luoghi pubblici rende il quadro sanzionatorio ancora più severo.

Se ti trovi coinvolto in procedimenti penali per reati legati all’uso, al porto o alla detenzione di armi, è fondamentale rivolgersi a un avvocato penalista esperto.

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