La vendita e la cessione di sostanze stupefacenti rappresentano reati gravi, disciplinati dal Testo Unico sugli stupefacenti, ossia il D.P.R. 309/1990. Gli articoli più rilevanti in materia sono il 73, il 74 e l’80, che specificano le condotte sanzionabili e le circostanze aggravanti.
Articolo 73 D.P.R. 309/1990: Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
L’art. 73 del D.P.R. 309/1990 punisce chiunque, senza autorizzazione, coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in commercio sostanze stupefacenti. L’ampia gamma di condotte descritte include anche il semplice trasporto e la distribuzione di tali sostanze.
La pena prevista per queste condotte varia a seconda della tipologia e della quantità delle droghe coinvolte. La legge distingue tra droghe “leggere” (come la cannabis) e “pesanti” (come l’eroina e la cocaina). Per le droghe pesanti, si prevede la reclusione da 6 a 20 anni e una multa da 26.000 a 260.000 euro. Per le droghe leggere, la pena si riduce: la reclusione può variare da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro.
Inoltre, l’art. 73 sanziona anche la cessione gratuita di stupefacenti, punita allo stesso modo della vendita, in quanto l’atto di trasferimento della sostanza è considerato rilevante a prescindere dall’eventuale guadagno.
Articolo 74 D.P.R. 309/1990: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
L’art. 74 del D.P.R. 309/1990 riguarda un aspetto più organizzativo, ossia la formazione di associazioni criminali per la gestione del traffico illecito di stupefacenti. L’articolo punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi un’associazione finalizzata alla commissione di uno o più reati previsti dall’art. 73.
Le pene per questo reato sono particolarmente severe e variano a seconda del ruolo ricoperto all’interno dell’associazione:
- Chi organizza o dirige l’associazione rischia una pena di reclusione da 20 a 30 anni.
- I partecipanti all’associazione possono essere puniti con una pena da 10 a 20 anni di reclusione.
L’importanza di questa norma risiede nell’intento di colpire non solo i singoli reati legati al traffico di droga, ma anche le organizzazioni che ne gestiscono la rete, spesso di carattere transnazionale.
Articolo 80 D.P.R. 309/1990: Circostanze aggravanti
L’art. 80 introduce le circostanze aggravanti che si applicano nei casi in cui determinati fattori rendano il reato ancora più grave. Le pene previste dagli articoli precedenti possono essere aumentate fino a un terzo in presenza di una o più delle seguenti circostanze:
- Consegna a minori: se le sostanze stupefacenti vengono vendute o cedute a persone minori di età.
- Vendita in prossimità di scuole o comunità di recupero: quando la vendita o la cessione avviene in luoghi frequentati da minori, come scuole o strutture destinate alla cura dei tossicodipendenti.
- Coinvolgimento di associazioni mafiose: se il traffico è gestito da organizzazioni criminali legate alla mafia o altre associazioni per delinquere di stampo mafioso.
Queste circostanze aggravanti sono previste per garantire una maggiore protezione alle fasce vulnerabili della popolazione e per reprimere con maggiore severità le attività delittuose che coinvolgono reti criminali organizzate.
Il reato di vendita e cessione di sostanze stupefacenti rappresenta uno dei reati più gravi previsti dall’ordinamento penale italiano, con pene severe sia per chi svolge queste attività in modo autonomo (art. 73) sia per chi partecipa ad organizzazioni criminali (art. 74). Le circostanze aggravanti previste dall’art. 80 rendono la repressione del fenomeno ancora più incisiva, soprattutto nei casi che coinvolgono minori o associazioni mafiose.
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