Reati contro l’incolumità pubblica: introduzione
Cos’è l’incolumità pubblica
Per incolumità pubblica viene inteso il complesso di condizioni che garantiscono l’integrità fisica della collettività e la sicurezza della vita quotidiana. Nel Codice Penale tali interessi vengono tutelati attraverso un insieme di fattispecie che reprimono condotte idonee a provocare disastri, pericoli diffusi o eventi lesivi su larga scala.
Ambito di tutela e collocazione nel Codice Penale
I reati contro l’incolumità pubblica sono tradizionalmente collocati nel Libro II, Titolo VI c.p. e vengono strutturati in più aree, accomunate dalla capacità di porre a rischio un numero indeterminato di persone. In via generale, possono essere ricondotti alle seguenti macro‑categorie:
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Delitti di strage e disastri (art 422 cp): vengono punite le condotte che mirano a creare eventi di distruzione o di pericolo generalizzato.
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Incendi e altri delitti di comune pericolo mediante violenza (art 423 cp): rientrano, tra gli altri, l’incendio, l’incendio boschivo (art. 423 bis cp), l’inondazione, la frana, la valanga (art 426 cp), nonché i disastri naufragi (art 428 cp), ferroviari o aeronautici.(art. 430 cp)
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Avvelenamenti e adulterazioni (Art 439 cp): sono sanzionati l’avvelenamento di acque o sostanze alimentari, l’adulterazione/contraffazione di alimenti e la messa in commercio di sostanze nocive.
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Epidemia e altri eventi diffusivi (Art 438 cp): vengono puniti i comportamenti idonei a propagare malattie con effetti estesi sulla popolazione.
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Violazioni delle cautele per la sicurezza: è sanzionata la rimozione o l’omissione di cautele destinate a prevenire infortuni e disastri, così come le corrispondenti forme colpose (quando l’evento è cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia).
In queste ipotesi, la soglia di rischio riguarda la collettività: per questo motivo la tutela penale viene anticipata già a fronte della mera idoneità concreta della condotta a creare un pericolo non individuale.
Elementi comuni e profili sanzionatori
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È frequente la presenza di reati di pericolo presunto o concreto, in cui la punibilità viene collegata al rischio creato, anche a prescindere dal verificarsi del danno finale.
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Sono previste forme aggravate quando dal fatto derivano lesioni, morte o disastri; non di rado le pene risultano particolarmente elevate, vista la portata collettiva dei beni protetti.
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Accanto alle figure dolose, sono contemplate anche ipotesi colpose, che puniscono il mancato rispetto di regole cautelari destinate a prevenire eventi di comune pericolo.
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