Che cosa prevede l’art. 391-ter c.p.
Con l’art 391 ter cp viene incriminata l’introduzione, la consegna, la procurata disponibilità o la detenzione all’interno di istituti penitenziari (o luoghi equiparati) di apparecchi idonei alla comunicazione con l’esterno (in primis telefoni cellulari, smartphone, SIM, ricetrasmittenti, modem, smartwatch con funzioni telefoniche e analoghi dispositivi), in assenza di autorizzazione.
La norma è stata concepita per prevenire comunicazioni non controllate da parte di detenuti e internati, tutelando l’ordine e la sicurezza degli istituti e, indirettamente, l’efficacia dell’esecuzione penale.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 391 bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
Elementi del reato: art 391 ter cp telefoni in carcere
- Condotta: viene punita qualsiasi forma di introduzione, consegna, messa a disposizione o detenzione dei dispositivi di comunicazione dentro l’istituto. L’offesa si considera realizzata anche se il dispositivo non viene effettivamente usato per comunicare.
- Oggetto materiale: ogni apparecchio idoneo a collegarsi con l’esterno (telefonia mobile, VoIP, radio). Accessori essenziali (es. SIM card, batterie, caricabatterie) possono rilevare perché consentono la funzionalità del mezzo.
- Soggetto attivo: chiunque; la fattispecie è comune, ma risultano previste aggravanti per soggetti qualificati (pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio).
- Elemento soggettivo: dolo generico; è sufficiente la coscienza e volontà dell’introduzione o detenzione non autorizzata.
- Evento: non è necessario dimostrare un concreto pregiudizio; si tratta di reato di pericolo per la sicurezza penitenziaria.
- Consumazione e tentativo: il reato si consuma con l’ingresso o la disponibilità del dispositivo all’interno dell’istituto; il tentativo è configurabile (es. intercettazione al varco di accesso).
Confini applicativi e rapporti con altri reati
- Concorso con la corruzione o il peculato: se l’introduzione è agevolata tramite dazioni o indebita sottrazione di beni da parte di personale, il concorso con reati contro la P.A. può essere ravvisato.
- Favoreggiamento personale e procurata evasione: qualora l’uso del dispositivo serva a ostacolare indagini o ad agevolare evasioni, possono configurarsi ulteriori fattispecie in concorso.
- Violazioni disciplinari penitenziarie: per i detenuti, oltre al penale, sono frequenti sanzioni disciplinari interne e limitazioni sui colloqui.
Difese tipiche e profili probatori
- Assenza di idoneità del mezzo: può essere dedotta l’inidoneità all’effettiva comunicazione (dispositivo non funzionante, privo di componenti essenziali).
- Mancanza di dolo: si può sostenere l’ignoranza inevitabile o l’assenza di consapevolezza circa la natura del bene o il divieto (ad esempio in caso di consegna non voluta o scambio involontario).
- Autorizzazione o causa di giustificazione: in contesti eccezionali (attività giudiziarie, perizie, manutenzioni) può essere invocata un’autorizzazione valida o una scriminante se ne ricorrono i requisiti.
- Catena di custodia e perquisizioni: viene valorizzata l’osservanza delle garanzie nelle perquisizioni e nei sequestri (tracciabilità, catena di custodia), specie quando i dati estratti dai dispositivi assumono rilievo probatorio.
Sanzioni accessorie e misure
- Sequestro e confisca dei dispositivi e degli accessori.
- Possibile interdizione dai pubblici uffici in caso di aggravante soggettiva.
- Aggravanti ove l’introduzione avvenga con modalità insidiose (occultamenti, frazionamenti), in contesti associativi o con plurioffensività.
Consigli pratici – Avvocato Penalista Milano
- Personale e fornitori che accedono agli istituti dovrebbero attenersi a procedure chiare: dichiarazioni dei beni all’ingresso, custodia in armadietti, formazione specifica sul divieto.
- Familiari e visitatori devono evitare di introdurre qualsiasi dispositivo o accessorio; l’ignoranza del divieto difficilmente viene ritenuta scusabile.
- Detenuti e difese: in caso di contestazione, è utile una valutazione tecnica sull’idoneità del dispositivo e la verifica delle modalità di rinvenimento (verbali, riprese, testimoni).
Giurisprudenza (orientamenti sintetici)
- È stata affermata la rilevanza penale anche per la sola disponibilità del dispositivo all’interno dell’istituto, a prescindere dall’uso effettivo.
- La SIM card o il caricabatterie possono assumere rilievo quando funzionali a rendere operativo il mezzo di comunicazione.
- L’aggravante per il personale dell’amministrazione è stata riconosciuta per la violazione dei doveri d’ufficio, a prescindere dal fine di lucro.
Assistenza legale – Avvocato Penalista Alessandro Salonia
Per contestazioni relative all’art. 391-ter c.p. è consigliata un’analisi immediata degli atti (verbali di perquisizione, sequestro, catena di custodia, eventuali estrazioni forensi).
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