Art 482 cp – Reato di falso materiale commesso da privato
Che cos’è il reato di falso materiale commesso da privato
Il reato di falso materiale commesso da privato in atto pubblico è disciplinato dall’articolo 482 del Codice Penale. Si tratta di una fattispecie di falso documentale che si verifica quando un privato contraffa o altera un atto pubblico, facendolo apparire come autentico.
Testo dell’art. 482 c.p. – Falso materiale commesso da privato in atto pubblico
“Se alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 476 è commesso da un privato, la pena è della reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di una delle falsità previste dal secondo comma dell’articolo 476, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.”
Spiegazione del reato: cosa punisce l’articolo 482 c.p.
L’articolo 482 c.p. punisce il privato cittadino che compie atti di falsificazione su documenti che appaiono come atti pubblici. A differenza del pubblico ufficiale, il soggetto agente non riveste alcuna funzione pubblica, ma si appropria indebitamente dell’autorevolezza di un documento pubblico.
La condotta illecita può consistere in:
- Contraffazione: creazione ex novo di un documento pubblico falso
- Alterazione: modifica di un documento pubblico realmente esistente
È importante evidenziare che il documento oggetto di falsificazione deve presentare, all’apparenza, le caratteristiche formali di un atto pubblico, come ad esempio un certificato anagrafico, un verbale, un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione, ecc.
Differenze tra art. 476 c.p. e art. 482 c.p.
Il reato previsto dall’art. 482 c.p. richiama le ipotesi contenute nell’art. 476 c.p., che disciplina il falso materiale commesso dal pubblico ufficiale.
La differenza principale è il soggetto attivo del reato:
- Nell’art. 476 c.p., l’autore è un pubblico ufficiale
- Nell’art. 482 c.p., il reato è commesso da un privato cittadino, ma con le stesse modalità di falsificazione
Elemento soggettivo del reato
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di creare o modificare un atto pubblico in modo fraudolento, con l’intento di farlo apparire autentico. Non è necessario dimostrare un fine di lucro.
Sanzioni previste
Secondo quanto previsto dall’art. 482 c.p., le sanzioni variano in base alla gravità della falsificazione:
- Reclusione da 1 a 6 anni, per le falsificazioni più gravi
- Reclusione da 6 mesi a 3 anni, per le ipotesi meno gravi (in base al secondo comma dell’art. 476 c.p.)
La pena può essere attenuata o aggravata in base alle circostanze del fatto e alla sua effettiva pericolosità sociale.
Esempi pratici di falso materiale commesso da privato
- Creazione di un falso certificato medico per ottenere un’assenza dal lavoro
- Alterazione di una licenza edilizia rilasciata dal Comune
- Contraffazione di un verbale di contestazione stradale per evitare una sanzione
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