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Introduzione in carcere di una scheda SIM

    Cosa dice la Cassazione?

    Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42941 del 2024, ha affrontato il tema dell’introduzione in carcere di una scheda SIM, chiarendo se tale condotta integri il reato di cui all’art. 391 ter c.p.

    Introduzione in carcere di una scheda SIM - Avvocato Penalista Milano - Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    Il fatto

    Una donna veniva assolta dall’accusa di aver introdotto in carcere una scheda SIM, occultata nel reggiseno, durante un colloquio con il compagno detenuto. Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza, sostenendo che la scheda SIM dovesse essere considerata alla stregua di un “apparecchio telefonico” o “dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni”, la cui introduzione in carcere è vietata dall’art. 391 ter c.p.

    La decisione della Cassazione

    La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la sola scheda SIM non può essere considerata un “apparecchio telefonico” o un “dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni”.

    Principio di diritto

    La Corte ha stabilito che l’art. 391 ter c.p. si riferisce solo ad apparecchi telefonici o dispositivi completi e immediatamente utilizzabili per comunicare, con esclusione delle loro parti o accessori. Pertanto, l’introduzione in carcere della sola scheda SIM non integra il reato di cui all’art. 391 ter c.p.

    Approfondimento Avvocato Penalista Milano

    La decisione della Cassazione si basa su una interpretazione letterale, teleologica e sistematica della norma. La Corte ha evidenziato che la scheda SIM, pur essendo un accessorio che consente l’accesso ai servizi di telefonia, non è di per sé idonea a consentire comunicazioni senza il dispositivo in cui va inserita. Inoltre, il legislatore, quando ha inteso sanzionare condotte riferite a parti di determinati beni, lo ha previsto espressamente, come ad esempio in tema di armi. In assenza di una previsione esplicita, estendere il significato della norma per includere la sola scheda SIM violerebbe i principi di legalità e tassatività.

    Art. 391 ter c.p. – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

    Chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.  

    Consulenza Legale

    Lo Studio Legale dell’Avvocato Penalista Alessandro Salonia del Foro di Milano offre consulenza e assistenza legale qualificata in materia di reati contro l’amministrazione della giustizia, tra cui il reato di cui all’art. 391 ter c.p.

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