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Stalking e minacce mafiose

    Stalking e minacce mafiose

    Cass. Pen., Sez. I, ud. 30 ottobre 2024 (dep. 14 febbraio 2025), n. 6226

    Il caso di specie

    La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6226/2025, ha affrontato un caso particolarmente grave di atti persecutori (stalking) con l’aggravante mafiosa. Il ricorrente, insieme ai propri genitori e ad altri soggetti, aveva messo in atto una serie di condotte intimidatorie nei confronti dell’ex compagna e della sua famiglia, sfruttando il proprio legame con un’organizzazione criminale per incutere timore e ottenere il controllo sulla figlia minore.

    Le minacce e le violenze esercitate con cadenza costante hanno portato le vittime a vivere in un clima di ansia e paura, tanto da costringerle a cambiare residenza e a trasferire la loro attività lavorativa. Tra gli episodi più gravi si segnala un brutale pestaggio subito dalla madre della vittima e dalla stessa ex compagna dell’imputato.

    Il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere, decisione impugnata in Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità della detenzione.

    Staking e minacce mafiose - Avvocato Penalista Milano - Avvocato penalista Alessandro Salonia

    Il principio di diritto affermato – Stalking e minacce mafiose

    La Cassazione ha ribadito diversi principi di diritto in materia di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e concorso di persone nel reato:

    1. Reiterazione delle condotte persecutorie
      • Il reato di stalking si configura anche in presenza di due sole condotte di minaccia, molestia o lesione, a condizione che esse siano idonee a generare un grave stato d’ansia o paura nella vittima.
      • Non è necessaria una lunga durata temporale delle condotte, purché esse siano tali da alterare le abitudini di vita della persona offesa.
    2. Pluralità di vittime e configurazione del reato
      • Quando le condotte persecutorie sono rivolte contro più persone, si configura una pluralità di reati (eventualmente unificati dal vincolo della continuazione).
      • Il danno arrecato a ciascuna vittima è distinto e autonomo, quindi il reato non può essere considerato unitario.
    3. Concorso di persone nel reato di stalking
      • Per la configurazione del concorso di persone nel reato, è sufficiente un comune movente, anche se estraneo alla nozione di dolo, che evidenzi il nesso psicologico tra i soggetti coinvolti.
      • Nel caso di specie, più individui (tra cui i genitori dell’imputato) hanno agito con un comune intento persecutorio, contribuendo alla creazione di un clima di terrore.
    4. Aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p.
      • L’aggravante mafiosa scatta quando le minacce e le intimidazioni sono collegate alla forza di intimidazione di un sodalizio criminale.
      • Nel caso in esame, l’indagato e i suoi correi si presentavano alle vittime scortati da individui armati, evocando la loro appartenenza a un gruppo camorristico.

    L’art. 612-bis c.p.: il reato di atti persecutori

    L’articolo 612-bis del codice penale disciplina il reato di stalking, prevedendo pene severe per chiunque ponga in essere condotte persecutorie idonee a ledere la libertà psichica della vittima.

    Testo dell’art. 612-bis c.p.:

    Atti persecutori

    “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da:

    1. cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
    2. ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da una relazione affettiva;
    3. costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

    La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla vittima.

    La pena è ulteriormente aumentata se il reato è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

    Se il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, la pena è della reclusione da due a sette anni.”

    In questo caso, l’aggravante mafiosa ha reso ancora più grave la posizione dell’indagato, determinando un aumento della pena applicabile.

    Conclusioni Avvocato Penalista Milano

    La pronuncia della Cassazione assume particolare rilievo perché chiarisce alcuni aspetti chiave del reato di atti persecutori, soprattutto in relazione:

    • Alla reiterazione delle condotte: anche due episodi possono essere sufficienti a integrare il reato, senza necessità di una lunga durata.
    • Alla configurazione del concorso di persone: se più soggetti agiscono con un movente comune, il concorso è configurabile.
    • All’aggravante mafiosa: quando le minacce sono accompagnate da richiami a un contesto criminale, si applica l’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 c.p.

    La decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza nella tutela delle vittime di stalking, ribadendo che qualsiasi condotta idonea a creare uno stato di paura o a limitare la libertà della vittima deve essere sanzionata con fermezza. Stalking e minacce mafiose.

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