Registrare di nascosto non è intercettazione
La registrazione tra presenti è documento, non intercettazione.
Principio di diritto
Registrare di nascosto non è intercettazione. Con la sentenza n. 9253 del 6 marzo 2025 (udienza del 12 febbraio 2025), la Corte di Cassazione – Sez. VI – ha riaffermato un principio ormai consolidato: la registrazione occulta di un colloquio da parte di uno dei partecipanti non costituisce intercettazione, ma prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
In particolare, viene ribadito che la natura dell’atto investigativo – e non il luogo della conversazione – determina la sua qualificazione giuridica. Se la captazione è effettuata da chi partecipa al dialogo, anche clandestinamente, si tratta di una legittima memorizzazione fonica di un fatto storico, non soggetta alla disciplina delle intercettazioni (artt. 266 ss. c.p.p.).

I fatti: registrazioni segrete in un ristorante
La vicenda trae origine da una condanna per falsa testimonianza (art. 371 c.p.), in cui le prove principali erano costituite da registrazioni clandestine effettuate dalla persona offesa, all’interno dell’ufficio e della cucina del ristorante gestito dall’imputato. La difesa ne contestava l’utilizzabilità, ritenendole eseguite in luoghi di privata dimora.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto irrilevante la natura del luogo, chiarendo che ambienti lavorativi destinati all’accesso di più persone (clienti, fornitori, dipendenti) non sono luoghi protetti da un ius excludendi alios incondizionato. Pertanto, sono considerati “aperti al pubblico”.
Spiegazione normativa: art. 234 c.p.p. e art. 266 c.p.p. – Avvocato Penalista Milano
- Art. 234 c.p.p.: disciplina l’acquisizione di documenti nel processo penale, includendo anche le registrazioni foniche se prodotte da uno dei soggetti coinvolti nel fatto.
- Art. 266 c.p.p. e ss.: regolano le intercettazioni, che presuppongono una captazione operata da un terzo soggetto, in assenza di consenso e con modalità autoritative.
Secondo la giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n. 36747/2003, sentenza Torcasio), solo la registrazione eseguita da chi non partecipa alla conversazione è intercettazione. Al contrario, quella realizzata da un interlocutore presente è pienamente utilizzabile.
Conseguenze giuridiche e limiti – Avvocato Penalista Milano
La Corte ha sottolineato che la registrazione è considerata documento solo se l’autore ha partecipato alla conversazione per tutta la durata. Se, invece, la registrazione prosegue in sua assenza, tale segmento si qualifica come intercettazione abusiva, e quindi inutilizzabile.
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