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Reato associativo e traffico di stupefacenti

    Reato Associativo e traffico di stupefacenti

    Principio di diritto

    Reato Associativo e traffico di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90) richiede la prova di una struttura stabile, con una divisione dei ruoli tra i partecipanti. Non è sufficiente la mera reiterazione di episodi di spaccio per integrare l’associazione a delinquere.

    La decisione sottolinea come un rapporto continuativo tra fornitori e spacciatori non sia automaticamente indice di un sodalizio criminoso, a meno che non vi sia un’organizzazione con scopi e modalità operative comuni.

    Reato associativo e traffico di stupefacenti - Avvocato penalista Milano - Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    Vicenda giudiziaria

    La sentenza della Cassazione n. 47563/2024 riguarda due presunte associazioni criminali operanti nel traffico di droga a Messina.

    • La prima sarebbe stata dedita allo spaccio al dettaglio
    • La seconda come fornitore e come distributore

    Gli imputati hanno contestato l’accusa di associazione a delinquere, sostenendo che le loro azioni rientrassero nel concorso di persone nello spaccio di droga (art. 73 D.P.R. 309/90).

    Decisione della Cassazione

    La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello, disponendo un nuovo giudizio per valutare se le condotte contestate rientrino effettivamente nel reato associativo o nel concorso in spaccio.

    Il giudice del rinvio dovrà verificare:

    • Se gli imputati abbiano agito con la consapevolezza di far parte di un’organizzazione stabile.
    • Se esista una struttura gerarchica e coordinata.
    • Se l’attività di spaccio fosse condotta con un’organizzazione duratura e non occasionale.

    Normativa di riferimento – Avvocato Penalista Milano

    La sentenza analizza l’art. 74 D.P.R. 309/90, che disciplina l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti:

    • Comma 1: punisce con la reclusione da 10 a 20 anni chi organizza o partecipa a un’associazione dedita allo spaccio.
    • Comma 6: prevede pene ridotte (3-6 anni) per associazioni di modesta entità.

    Viene inoltre richiamato l’art. 73 D.P.R. 309/90, che distingue tra spaccio ordinario e ipotesi di lieve entità (comma 5).

    Avvocato Penalista Milano

    Questa sentenza è rilevante per la difesa in processi per traffico di stupefacenti e associazione criminale. Lo Studio Legale dell’Avvocato Alessandro Salonia, penalista a Milano, offre consulenza qualificata per questi reati, garantendo assistenza legale esperta.

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