La sentenza Cass. Pen., Sez. I, n. 2209 del 19 giugno 2024 affronta il principio del ne bis in idem in relazione alla partecipazione ad associazioni criminali finalizzate al traffico di stupefacenti. Il caso riguarda un’imputato, condannato per il reato di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, il quale sostiene che le due condanne riportate – una dal Tribunale di Milano e l’altra dal Tribunale di Genova – si riferissero agli stessi fatti e, quindi, dovessero essere considerate in violazione del divieto di duplicazione delle imputazioni.

Principio di diritto
La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell’applicazione del ne bis in idem, l’identità del fatto deve essere valutata non solo sulla base degli elementi astratti del reato, ma soprattutto in base alla corrispondenza storico-naturalistica, ossia agli elementi costitutivi del reato: condotta, evento e nesso causale. Nel caso delle associazioni criminali, tale valutazione include anche le modalità operative dell’organizzazione, la composizione del gruppo e il ruolo svolto dai partecipanti.
In particolare, la Corte ha ribadito che la partecipazione contemporanea dello stesso soggetto a più sodalizi criminali è possibile, senza violare il ne bis in idem, qualora i sodalizi risultino distinti e autonomi, anche se operanti nello stesso contesto territoriale o temporale. Pertanto, l’identità dei soggetti coinvolti e l’omogeneità delle attività non escludono la pluralità di reati se le organizzazioni criminali sono effettivamente autonome, con finalità, ruoli e modalità operative diverse.
Vicenda giudiziaria
L’uomo era stato condannato per la sua partecipazione a due associazioni criminali, una a Milano e una a Genova, coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish). La difesa dell’imputato ha sostenuto che le due associazioni fossero in realtà la stessa organizzazione, in quanto caratterizzate dagli stessi soggetti apicali, dalla sovrapposizione temporale e dalla partecipazione dello stesso imputato come organizzatore. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione ha respinto questa interpretazione, evidenziando la diversità delle sostanze trattate e dei canali di approvvigionamento.
La Cassazione ha annullato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, disponendo un nuovo giudizio, rilevando che l’analisi condotta fosse parzialmente contraddittoria e insufficiente. Era infatti necessario un approfondimento ulteriore per valutare se le due associazioni criminali fossero effettivamente autonome o articolazioni della stessa organizzazione.
Articoli di legge
L’art. 74 del D.P.R. 309/1990 disciplina il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo pene severe per chi promuove, costituisce, dirige o partecipa a tali associazioni, con una reclusione che va da 20 a 30 anni per i promotori e da 10 a 20 anni per i partecipanti.
L’art. 649 del codice di procedura penale stabilisce il divieto di un secondo processo (principio del ne bis in idem) per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona, in relazione a un reato per cui sia già intervenuta una sentenza irrevocabile.
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