In tema di rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e quello di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” nell’accezione più ristretta. Ciò implica che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile esclusivamente quando le condotte criminose siano compiute durante la convivenza o in costanza di separazione tra coniugi. Nel caso di rapporti more uxorio cessati, le condotte vessatorie integrate dopo la cessazione della convivenza configurano invece il reato di atti persecutori, non potendosi considerare l’ex convivente come “persona della famiglia” ai fini dell’art. 572 codice penale

La sentenza n. 31178 del 2024 riguarda un caso di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’imputato A.A. era stato arrestato in flagranza il 10 marzo 2024 per stalking nei confronti della sua ex convivente B.B., dopo che questa aveva bloccato il suo numero telefonico. A.A., recatosi sotto l’abitazione della donna, l’aveva minacciata con un coltello, causando un grave stato d’ansia e paura per la propria incolumità. Precedentemente, l’indagato era stato sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti ripetuti contro la stessa vittima durante la convivenza, terminata a dicembre 2023.
Principio di diritto
La Corte di Cassazione ha stabilito che i maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. si configurano solo quando le condotte vessatorie avvengono in costanza di convivenza o, in alcuni casi, in seguito a separazione legale fra coniugi. Nel caso in esame, trattandosi di una relazione more uxorio ormai cessata, il delitto di maltrattamenti non è applicabile. Tuttavia, le condotte persecutorie avvenute successivamente alla fine della convivenza possono rientrare nella fattispecie di atti persecutori (stalking), ai sensi dell’art. 612-bis c.p.
Motivi della decisione
Il ricorso dell’imputato è stato accolto in quanto il Tribunale del riesame aveva erroneamente riqualificato il comportamento del 10 marzo come maltrattamenti in famiglia, nonostante la cessazione della convivenza. Pertanto, la Corte ha annullato l’ordinanza, rinviando al Tribunale di Salerno per una nuova valutazione dei fatti, tenendo conto della corretta fattispecie di stalking.
Articoli di legge contestati
- Art. 572 c.p.: Pone il reato di maltrattamenti in famiglia e stabilisce la pena per chiunque maltratta una persona convivente, configurabile solo in presenza di una relazione familiare o convivente stabile.
- Art. 612-bis c.p.: Riguarda gli atti persecutori (stalking), reato che si configura quando un individuo compie ripetuti atti di molestia e minaccia, causando uno stato di ansia o timore per l’incolumità della vittima.
Pena prevista
- Per i maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p. prevede una pena da 2 a 6 anni di reclusione.
- Per gli atti persecutori, l’art. 612-bis c.p. prevede una pena da 1 a 6 anni di reclusione, con un aumento se il fatto è commesso da un ex convivente.
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