È possibile essere condannati per maltrattamenti in famiglia se la convivenza è finita ma ci sono figli in comune?
Di regola no. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mera “genitorialità condivisa”, in assenza di una convivenza attuale o di un vincolo affettivo stabile con contatti significativi, non è sufficiente a mantenere in vita il rapporto familiare necessario per configurare il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.).

Introduzione – Difesa Penale Milano
Quando una relazione finisce, le tensioni possono sfociare in denunce penali. Un errore comune è ritenere che, essendoci dei figli minori, il rapporto tra gli ex partner rimanga sempre classificabile come “familiare” ai fini della legge penale, esponendo l’indagato all’accusa di maltrattamenti anche anni dopo la separazione. Una recente sentenza della Suprema Corte ha però ribaltato questa prospettiva, offrendo spunti difensivi cruciali per chi cerca un avvocato penalista Milano specializzato in crisi familiari.
Il Principio di Diritto – Avvocato Milano
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35152/2025, ha affermato che non è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno di persona non più convivente, basandosi esclusivamente sull’esistenza di figli in comune.
Il principio sancito stabilisce che la “genitorialità condivisa”, intesa come l’adempimento degli obblighi di mantenimento e formazione dei figli (art. 337-ter c.c.), riguarda il rapporto verticale genitore-figlio e non determina, di per sé, un rapporto reciproco “familiare” tra gli ex coniugi rilevante per l’art. 572 c.p., specialmente se mancano contatti significativi tra vittima e aggressore.
Descrizione del Fatto
La vicenda nasce da un ricorso contro un’ordinanza del Tribunale di L’Aquila, che aveva confermato il divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo indagato per maltrattamenti.
La difesa, nel contestare la misura cautelare, ha evidenziato che:
- La condotta incriminata (un calcio all’auto della donna e offese) risaliva al 10 maggio 2025 ed era un episodio isolato, privo del carattere di abitualità.
- Una precedente condanna (patteggiamento) del 2023 riguardava fatti lontani nel tempo, suggerendo un’interruzione dell’animosità e non una continuazione.
- La convivenza era cessata da tempo e non vi erano gli estremi per i maltrattamenti, ma al più per minacce o danneggiamento.
Il Tribunale del Riesame aveva inizialmente respinto queste tesi, sostenendo che la presenza di figli attestasse la persistenza del vincolo familiare. La Cassazione ha annullato l’ordinanza, criticando questo automatismo giuridico.
Analisi Giuridica: Consulenza Penale Avvocato Salonia
La sentenza rappresenta uno spartiacque importante nella difesa dai reati di genere. L’approccio dello Studio Legale Alessandro Salonia si basa sull’analisi rigorosa di questi confini normativi per costruire una difesa efficace.
1. Il confine tra Maltrattamenti e Stalking (Tabella Comparativa)
La Corte chiarisce che estendere il concetto di “convivenza” o “famiglia” oltre il senso ordinario, basandosi solo sulla presenza di figli, viola il principio di tassatività della legge penale. Se la relazione è chiusa e non c’è coabitazione, le condotte aggressive devono essere inquadrate diversamente.
Di seguito una tabella di sintesi per comprendere le differenze applicative evidenziate dalla Sentenza:
| Elemento Distintivo | Maltrattamenti (Art. 572 c.p.) | Atti Persecutori / Stalking (Art. 612-bis c.p.) |
| Relazione richiesta | Convivenza attuale o vincolo familiare stabile con contatti significativi. | Relazione affettiva anche cessata, senza convivenza. |
| Ruolo dei figli | Non sufficienti da soli a mantenere il vincolo “familiare” tra ex. | Irrilevanti ai fini della qualificazione del rapporto interrotto. |
| Condotta tipica | Abitualità, sistema di vita oppressivo, vessazioni continue. | Minacce o molestie reiterate (anche in un arco temporale breve). |
| Effetto sulla vittima | Stato di sofferenza fisica o morale continua. | Grave stato di ansia, paura o timore per l’incolumità propria/altrui. |
| Obiettivo difensivo | Escludere il reato se manca la convivenza. | Dimostrare l’assenza di reiterazione o dello stato d’ansia. |
2. Articoli di Legge a confronto
Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
3. abrogato (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119)
4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. 5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
3. La Ratio Decidendi – Studio Penale Milano
I Giudici supremi hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2021, che vieta l’applicazione analogica in malam partem del concetto di convivenza. Ne consegue che, se mancano “contatti significativi” e una condivisione di vita attuale, il reato di maltrattamenti decade. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se sussistono gli elementi dello stalking (atti persecutori), che richiede la prova specifica dello stato d’ansia nella vittima, onere probatorio spesso più complesso per l’accusa.
Risposte dell’Esperto in diritto penale Salonia
La sentenza del 2023 poteva essere usata contro l’indagato?
La difesa ha sostenuto che la precedente condanna del 2023, dato il tempo trascorso, dimostrasse un’interruzione delle condotte e non la continuazione dei maltrattamenti. La Cassazione ha accolto indirettamente questa logica, chiedendo di rivalutare l’attualità del vincolo.
Cosa succede se l’episodio violento è isolato?
Se l’episodio è isolato (es. un calcio all’auto), manca l’abitualità necessaria per i maltrattamenti. In tal caso, si può rispondere di reati minori come danneggiamento o minaccia, che spesso non consentono l’applicazione di misure cautelari gravi come il divieto di avvicinamento o il carcere.
Qual è il ruolo dell’Avvocato Penalista in questi casi?
Il ruolo del difensore è dimostrare l’insussistenza del vincolo di convivenza e l’assenza di abitualità nelle condotte, puntando alla riqualificazione del reato da maltrattamenti (più grave) ad atti persecutori o minacce (meno gravi o procedibili a querela).
Il mantenimento dei figli crea un vincolo tra ex coniugi?
No. La Cassazione specifica che gli obblighi di mantenimento legano il genitore al figlio, non un genitore all’altro. Pertanto, non bastano a fondare l’accusa di maltrattamenti verso l’ex partner.
L’importanza di una Difesa Penale Tecnica nei Reati Familiari a Milano
Affrontare un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), soprattutto in contesti di separazione conflittuale, espone l’indagato a rischi elevatissimi, tra cui pene detentive severe (da 3 a 7 anni) e l’applicazione di misure cautelari limitative della libertà personale, come il divieto di avvicinamento.
Come evidenziato dalla sentenza esaminata, la giurisprudenza della Cassazione sta tracciando confini sempre più netti: l’automatismo tra “genitorialità condivisa” e reato di maltrattamenti non è più scontato. Tuttavia, per evitare che un conflitto con l’ex partner venga erroneamente qualificato come reato abituale, è indispensabile dimostrare tecnicamente l’assenza di un’attuale convivenza o di un vincolo di solidarietà residua.
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