Nel contesto del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere disposta solo se sussistono le condizioni previste dall’art. 240-bis c.p.La confisca del denaro è legittima solo se è dimostrata la sproporzione tra la somma e le condizioni economiche dell’imputato e la legittima provenienza del denaro non viene giustificata. La prova della riconducibilità del denaro all’imputato è necessaria per richiederne la restituzione.

La sentenza n. 34777 del 2024 della Cassazione Penale, Sezione IV, tratta un caso di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in cui l’imputato, è stato fermato e trovato in possesso di 28 panetti di cocaina nascosti nel veicolo. Successivamente, durante la perquisizione della sua abitazione, sono stati rinvenuti 80.000 euro in contanti all’interno di un garage. Tale somma è stata prima sottoposta a sequestro probatorio e successivamente a sequestro preventivo. Il ricorrente contestava l’ordinanza del Tribunale del riesame di Forlì che aveva confermato la misura, sottolineando l’assenza di prove che collegassero il denaro al reato di detenzione di stupefacenti.
Principio di diritto
La Corte di Cassazione ha ribadito che il denaro trovato nella disponibilità dell’imputato, indagato per detenzione di sostanze stupefacenti, può essere confiscato ai sensi dell’art. 240-bis c.p., se risulta sproporzionato rispetto alla sua condizione economica. Questo principio si applica anche se il denaro non è direttamente legato al reato contestato, purché emerga la presunzione che esso provenga da attività illecite legate alla detenzione o allo spaccio di stupefacenti, come previsto dall’art. 85-bis del D.P.R. 309/90.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la misura cautelare del sequestro preventivo, poiché il denaro rinvenuto era sproporzionato rispetto alla situazione economica dell’imputato, disoccupato e privo di giustificazioni sulla provenienza lecita della somma.
Rilievi sull’art. 240-bis c.p. e art. 85-bis D.P.R. 309/90
L’art. 240-bis del codice penale permette la confisca dei beni, inclusi i proventi illeciti, qualora vi sia una evidente sproporzione rispetto ai redditi legittimi dell’indagato. Nel contesto dei reati di droga, l’art. 85-bis del D.P.R. 309/90 estende questa misura anche al denaro non direttamente proveniente dal reato contestato, ma che può essere ritenuto frutto di attività illecite.
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