Per acquisire gli Acquisizione Screenshot delle chat dell’indagato è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria
Avvocato Penalista Alessandro Salonia
Acquisizione Screenshot delle Chat dell’indagato.
Principio di diritto:
La Suprema Corte ha stabilito che l’acquisizione di screenshot delle chat dell’indagato da parte della Polizia Giudiziaria, senza un formale provvedimento di sequestro o autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, costituisce una violazione delle garanzie costituzionali. Anche con il consenso dell’indagato, è imprescindibile il rispetto delle norme procedurali a tutela dei diritti di difesa e della riservatezza. Tali contenuti, in quanto qualificabili come corrispondenza ai sensi dell’art. 15 Cost., richiedono un provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 254 c.p.p.

Fatto:
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1269 del 13 gennaio 2025, si è pronunciata su un caso in cui la polizia giudiziaria aveva ottenuto il consenso ad accedere allo smartphone di un indagato per traffico di stupefacenti, senza informarlo della possibilità di assistenza legale o del diritto di rifiuto.
Vicenda processuale:
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto utilizzabili i fotogrammi delle chat estratte dal telefono dell’imputato, sebbene non ritualmente avvisato del diritto ad essere assistito da un difensore.
La Corte di Cassazione ha richiamato la sentenza Corte Cost. 170/2023, in seguito alla quale anche la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, ma richiede l’assoggettamento alla disciplina ex art. 254 c.p.p.
Commento:
La Suprema Corte ha ribadito che l’attività della polizia giudiziaria nei confronti di un individuo già sotto indagine richiede un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria o una convalida successiva dell’atto investigativo, effettuato autonomamente dagli agenti di polizia.
Anche in caso di consenso dell’indagato, informato sulla possibilità di assistenza legale, è fondamentale per prevenire abusi che in tali circostanze la polizia giudiziaria proceda al sequestro del telefono senza accedere ai contenuti, fino a quando non sia ottenuta un’autorizzazione formale dal pubblico ministero.
Parole chiave:
Art. 254 c.p.p.:
Ispezioni e sequestri.
- Quando si deve procedere a ispezione, perquisizione o sequestro in un luogo diverso dalla dimora, dalla persona o dai luoghi indicati nell’articolo precedente, l’autorità giudiziaria consegna all’interessato copia del decreto che autorizza l’atto.
- Se l’interessato non è presente, la copia è consegnata a una persona convivente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Se non è possibile consegnare la copia, ne è fatta menzione nel verbale.
- Prima di procedere alla perquisizione o ispezione, l’autorità giudiziaria invita chi si trova nel luogo a consegnare la cosa che costituisce oggetto della perquisizione o dell’ispezione.
- Se la cosa viene consegnata, si fa di ciò menzione nel verbale e si da atto della sua acquisizione.
- Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando le misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
- L’autorità giudiziaria delega a ufficiali di polizia giudiziaria, che abbiano specifiche competenze, nonché a persone idonee, l’acquisizione, anche con l’impiego di strumenti e metodi di ricerca, di copia dei dati, delle informazioni, dei programmi informatici o delle tracce comunque pertinenti al reato.
- Se necessario, il pubblico ministero dispone, fino a che non ne sia completata l’acquisizione, il sequestro del sistema informatico o telematico.
- L’autorità giudiziaria può disporre che la perquisizione sia eseguita anche in sua assenza, delegando uno o più ufficiali di polizia giudiziaria.
- Con lo stesso provvedimento di cui al comma 8, ovvero con separato decreto motivato, l’autorità giudiziaria può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati a disporre, in caso di necessità e urgenza, perquisizioni e sequestri su sistemi informatici o telematici diversi da quelli indicati nel decreto di perquisizione.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando si deve procedere al sequestro di corrispondenza presso uffici postali.
Avvocato Penalista Milano:
Lo Studio Legale Avvocato Alessandro Salonia offre consulenza e assistenza legale qualificata in materia di diritto penale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali e delle garanzie processuali.
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