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Telefono in carcere non funzionante: reato inesistente

    Telefono in carcere non funzionante: reato inesistente

    Il semplice possesso di un telefono cellulare rotto o incompleto (senza SIM o batteria) all’interno di un istituto penitenziario configura il reato previsto dall’art. 391-ter c.p.?

    No. Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 25746/2025), il reato è escluso se il dispositivo è oggettivamente inidoneo a comunicare con l’esterno (ad esempio, è privo di elementi essenziali come la SIM o la batteria), poiché manca l’offensività richiesta dalla legge penale.

    Telefono inidoneo reato inesistente - Avvocato Penalista Milano - Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    Introduzione: Il Confine del Reato per Dispositivi in Carcere

    Il diritto penale moderno si fonda sul principio di offensività, che richiede che una condotta sia punibile solo se lede o mette in pericolo un bene giuridico tutelato. Tale principio trova un’applicazione cruciale nel contesto penitenziario, in particolare rispetto al reato di cui all’Articolo 391-ter del Codice Penale, che punisce l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Una recente e fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento essenziale proprio sul requisito dell’idoneità, delimitando l’ambito di applicazione della norma.

    Principio di Diritto: La Necessaria Idoneità Comunicativa del Dispositivo

    Il Supremo Collegio ha affermato il seguente principio di diritto:

    “Il delitto previsto dall’art. 391-ter c.p. postula il requisito dell’effettiva idoneità del dispositivo a realizzare la condotta di comunicazione illecita. Ne consegue che la detenzione di un telefono cellulare in un istituto penitenziario non integra il fatto tipico se il dispositivo risulta oggettivamente privo di elementi essenziali (quali la batteria o la SIM card) che lo rendano ex se inidoneo e inoperativo per l’uso comunicativo, escludendo così la rilevanza penale per carenza di offensività.”

    Questa interpretazione si basa su una lettura letterale, sistematica e teleologica della norma, volta a scongiurare una criminalizzazione eccessiva di fatti che non presentano una reale pericolosità per il bene giuridico tutelato (la sicurezza e l’ordine degli istituti di pena).

    Descrizione del Fatto: Il Telefono Senza SIM né Batteria

    Il caso esaminato dai giudici riguardava un detenuto, perquisito all’interno del carcere di Napoli-Poggioreale, che è stato trovato in possesso di un telefono cellulare spento e incompleto, precisamente privo della scheda SIM, della batteria e del cavo di alimentazione. Nonostante il dispositivo fosse palesemente inutilizzabile, l’uomo era stato condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di cui all’art. 391-ter c.p.

    Il difensore, presentando ricorso in Cassazione, ha insistito sull’assoluta inidoneità tecnica del telefono a svolgere la sua funzione di comunicazione. La Corte di legittimità ha accolto questa prospettazione difensiva, stabilendo che la norma penale non può essere applicata a casi in cui manca, in radice, l’effettiva possibilità di comunicare con l’esterno. Il telefono, di per sé, senza gli elementi essenziali che lo rendono funzionante, è penalmente irrilevante ai fini di questa specifica fattispecie.

    Commento Giuridico Analitico

    Spiegazione Tecnica e Normativa: L’Essenza del Reato Ex Art. 391-ter c.p.

    Il reato di “Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti” è una norma relativamente recente, introdotta nel 2020 con l’obiettivo specifico di prevenire l’uso illecito di strumenti tecnologici all’interno del sistema penitenziario.

    Il bene giuridico tutelato è la sicurezza e l’ordine degli istituti penitenziari e l’efficacia stessa della detenzione. Tuttavia, l’elemento centrale della condotta è l’uso o il possesso di un dispositivo “idoneo” alla comunicazione.

    Il legislatore ha così descritto la condotta illecita:

    Art. 391-ter Codice Penale “Chiunque, se detenuto o internato, è in possesso a qualsiasi titolo di un telefono cellulare o di altro dispositivo mobile per comunicare all’esterno o di altri strumenti in grado di effettuare comunicazioni”

    Pena Prevista: “è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”

    Analisi della Ratio Decidendi: Il Principio di Offensività

    La ratio decidendi (il fondamento della decisione) della Cassazione ruota attorno al principio di offensività. Il reato di cui all’art. 391-ter c.p. è un reato di pericolo concreto o astratto, ma in ogni caso, il pericolo deve essere effettivo.

    La Corte di Cassazione ha chiarito che l’assenza di componenti essenziali (come la SIM o la batteria, che rendono il dispositivo incapace di trasmettere o ricevere segnali) annulla l’idoneità del bene a fungere da strumento di comunicazione. In pratica, l’oggetto non è più un “telefono” ai fini della norma, ma un mero involucro inerte.

    Sanzionare il mero possesso di un apparecchio inattivo e incompleto significherebbe estendere la norma a fatti penalmente irrilevanti, violando i principi costituzionali di legalità e determinatezza che impongono una rigorosa interpretazione della legge penale.

    Consulenza penale Avvocato Salonia: Il Ruolo della Difesa Tecnica

    Questa pronuncia, di grande rilevanza pratica, rappresenta un’importante delimitazione all’applicazione della norma, confermando che l’ordinamento penale non punisce ogni possesso tecnologico in carcere, ma solo quello che comporta una reale minaccia alla sicurezza.

    Come Avvocato penalista Milano, offro assistenza qualificata e una solida Consulenza penale Avvocato Salonia nei procedimenti per accesso indebito a dispositivi di comunicazione. La mia difesa si basa su una rigorosa analisi tecnica del dispositivo sequestrato, volta a verificare l’effettiva offensività della condotta.

    Domande ricorrenti – Studio Legale Penale Milano

    1. Quali sono gli elementi che escludono l’idoneità di un dispositivo in carcere?

    Gli elementi che, se mancanti, possono escludere l’idoneità (e quindi la configurabilità del reato) includono la SIM card, la batteria, il cavo di alimentazione (se necessario al funzionamento immediato) o la dimostrazione che il dispositivo sia permanentemente non funzionante.

    2. Cosa significa “reato di pericolo concreto” in questo contesto?

    Il reato di pericolo concreto si ha quando la legge punisce un comportamento che ha creato un rischio effettivo di lesione del bene giuridico (sicurezza carceraria). Nel caso del telefono in carcere, la Cassazione ha implicitamente richiesto che il dispositivo fosse almeno potenzialmente in grado di creare tale pericolo, cosa che un telefono inidoneo non può fare.

    3. Un telefono parzialmente rotto (es. schermo non funzionante) integra il reato?

    Se il telefono, pur con difetti, mantiene la capacità di trasmettere o ricevere segnali e comunicazioni (ad esempio, è in grado di inviare messaggi vocali o dati), l’idoneità sussiste e il reato è configurabile. La sentenza riguarda l’inidoneità assoluta alla comunicazione.

    4. Se il detenuto possiede solo una SIM card, il reato è configurato?

    No. Il reato sanziona il possesso del “telefono cellulare o di altro dispositivo mobile”. Il possesso isolato della sola SIM card non configura il reato, ma la SIM, se inserita nel dispositivo, contribuisce a integrarne l’idoneità all’uso.

    Assistenza legale: Avvocato Penalista Alessandro Salonia del Foro di Milano 

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