Telefono inidoneo reato inesistente
Il principio affermato dalla Cassazione
Telefono inidoneo reato inesistente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25746/2025, ha ribadito un principio fondamentale: il reato di cui all’art. 391-ter c.p. non si configura se il dispositivo trovato in possesso del detenuto è oggettivamente non funzionante, cioè privo di elementi essenziali come la batteria e la SIM.

Questa interpretazione si fonda su una lettura sistematica, letterale e teleologica della norma, volta a evitare una criminalizzazione eccessiva di condotte prive di reale offensività. La Cassazione ha così evidenziato come la semplice detenzione di un dispositivo tecnologico non integra automaticamente il reato, se non sussiste la concreta possibilità di comunicare con l’esterno.
Il fatto: il telefono senza SIM né batteria
Durante una perquisizione nel carcere di Napoli-Poggioreale, un detenuto è stato trovato in possesso di un telefono cellulare spento, privo di SIM, batteria e cavo di alimentazione. Nonostante l’apparente inoffensività del dispositivo, l’uomo era stato condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 391-ter c.p., che punisce chi accede indebitamente a dispositivi idonei alla comunicazione.
Il difensore ha presentato ricorso in Cassazione, sottolineando l’inidoneità tecnica del telefono a svolgere la sua funzione comunicativa. I giudici di legittimità hanno accolto l’argomentazione, stabilendo che la norma non può essere estesa, per analogia, a casi in cui manca del tutto l’effettiva possibilità di comunicare. In sostanza, il telefono in sé, senza gli elementi funzionali, non è penalmente rilevante.
Riflessione sull’art. 391-ter c.p.
L’art. 391-ter c.p., introdotto nel 2020, mira a prevenire l’uso illecito di strumenti tecnologici all’interno degli istituti penitenziari, proteggendo l’efficacia della detenzione e la sicurezza carceraria. Tuttavia, la Corte ricorda che la punibilità è limitata a dispositivi completi e funzionanti, coerentemente con i principi costituzionali di legalità e determinatezza.
Sanzionare il semplice possesso di un apparecchio inattivo significherebbe estendere la norma a fatti penalmente irrilevanti, con il rischio di violare il principio di offensività, cardine del diritto penale moderno.
Considerazioni – Avvocato Penalista Milano
La pronuncia in esame rappresenta un’importante delimitazione all’applicazione dell’art. 391-ter c.p., e conferma che non ogni possesso tecnologico in carcere costituisce reato, se manca l’idoneità alla comunicazione.
L’Avvocato Penalista Alessandro Salonia del Foro di Milano, offre assistenza qualificata nei procedimenti per accesso indebito a dispositivi di comunicazione, garantendo un’analisi tecnica accurata e una difesa efficace.
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