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Spaccio e messa alla prova.

    Spaccio e messa alla prova – Avvocato Penalista Milano

    Introduzione – Avvocato Penalista Milano

    Spaccio e messa alla prova – Avvocato penalista Milano.

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90 del 1° luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis c.p. nella parte in cui escludeva la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990).

    Questa decisione segna una svolta importante per l’applicabilità dell’istituto, particolarmente rilevante per chi si difende da accuse di piccolo spaccio, anche grazie all’assistenza qualificata offerta dall’Avvocato Penalista Milano.

    Spaccio e messa alla prova- Avvocato Penalista Milano - Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    Ricostruzione del fatto

    La questione di legittimità costituzionale è sorta nei procedimenti penali celebrati davanti ai Tribunali di Padova e Bolzano, che si trovavano a giudicare imputati per piccolo spaccio.
    Il problema nasceva dall’innalzamento del massimo edittale della pena da quattro a cinque anni (con il cosiddetto “Decreto Caivano” del 2023), che escludeva formalmente la possibilità di accedere alla messa alla prova.

    In uno dei casi emblematici, l’imputato era un ragazzo appena maggiorenne, arrestato per la cessione di circa 50 grammi di hashish, che aveva confessato il fatto mostrando sincero pentimento. Il giudice di merito riteneva la sua prognosi favorevole alla non recidiva, ma si vedeva obbligato a negargli la messa alla prova per il solo ostacolo formale del nuovo limite di pena.

    Il principio di diritto affermato – Avvocato Penalista Milano

    Con la sentenza n. 90/2025, la Corte Costituzionale ha affermato che è irragionevole e discriminatorio escludere la messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entità, pur ammettendola per altri reati in materia di stupefacenti più gravi come l’istigazione all’uso illecito (art. 82 T.U. Stupefacenti), che prevede pene più alte.

    La Consulta ha stabilito che il legislatore deve rispettare l’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e l’art. 27 Cost. (funzione rieducativa della pena), evitando disparità di trattamento tra fattispecie omogenee che tutelano lo stesso bene giuridico – la salute pubblica – con modalità di aggressione paragonabili.

    La Corte ha quindi “corretto” l’art. 168-bis c.p., inserendo la possibilità di messa alla prova anche per lo spaccio di lieve entità. In questo modo, ha riaffermato la funzione risocializzante della probation penale, particolarmente indicata per forme di criminalità minore e marginale.

    Commento e analisi – Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    L’istituto della messa alla prova è previsto dall’art. 168-bis c.p., che consente di sospendere il processo penale se l’imputato si sottopone a un programma rieducativo, comprensivo di attività risarcitorie o di pubblica utilità.
    Fino alla riforma restrittiva introdotta dal “Decreto Caivano”, anche il piccolo spaccio rientrava nei reati per cui la messa alla prova era possibile, grazie al limite massimo di quattro anni di pena.

    Con l’innalzamento a cinque anni – giustificato dal governo per ragioni di sicurezza e contrasto alla criminalità minorile – lo spaccio di lieve entità era uscito dal perimetro dell’istituto, pur continuando a colpire in gran parte soggetti marginali o consumatori.
    Questo aveva prodotto un paradosso normativo: un reato meno grave era trattato più severamente di uno più grave sul piano dell’accesso alla probation.

    La Consulta ha eliminato questa disparità, riconoscendo che la ratio dell’art. 73, comma 5 T.U. Stupefacenti – quella di attenuare la risposta penale verso condotte di minore offensività – è perfettamente compatibile con la finalità rieducativa della messa alla prova.

    Articoli di legge e pene

    • Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: punisce lo spaccio di lieve entità con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa.
    • Art. 168-bis c.p.: prevede la sospensione del processo con messa alla prova per reati puniti con pena non superiore a 4 anni, ora estesa (grazie alla Consulta) anche al piccolo spaccio.

    Per un approfondimento tecnico sul testo dell’articolo 168-bis c.p. e la disciplina della messa alla prova si rinvia, ad esempio, alle spiegazioni su Brocardi.it.

    Considerazioni finali

    La sentenza n. 90/2025 della Corte Costituzionale riapre le porte alla messa alla prova per chi è accusato di spaccio di lieve entità, restituendo coerenza al sistema penale e favorendo percorsi di recupero invece che la detenzione.

    Chi si trova imputato per reati di piccolo spaccio può ora valutare, con il proprio difensore, la possibilità di accedere a questo importante istituto di giustizia riparativa.

    Assistenza legale – Avvocato penalista Milano

    Lo Studio Legale Avvocato Alessandro Salonia, Avvocato Penalista Milano, offre consulenza e assistenza qualificata per la difesa in procedimenti penali per reati di spaccio, inclusa la gestione delle richieste di messa alla prova. Contattaci per approfondire la tua situazione e valutare insieme la strategia più adatta.