Pena sospesa e maltrattamenti in famiglia – niente revoca anticipata per fatti intermedi (Cass. pen., n. 28293/2025)
Nei casi di maltrattamenti in famiglia, la pena sospesa subordinata a un percorso terapeutico-riabilitativo non può essere revocata anticipatamente in presenza di comportamenti “intermedi”, purché il programma sia iniziato nei tempi previsti. La Cassazione, con la sentenza sez. I dell’1 agosto 2025 (udienza del 29 maggio 2025), conferma che i condotti violenti che emergono durante il trattamento sono irrilevanti fino alla conclusione dello stesso.

Il principio di diritto – Avvocato Penalista Alessandro Salonia
La Suprema Corte stabilisce che la verifica del rispetto degli obblighi prescritti dall’art. 165, comma 5, del codice penale (come interpretato alla luce della riforma del 2023) è unicamente finale. In particolare, la revoca anticipata è ammessa solo se:
- il soggetto non avvia affatto il percorso nei tempi fissati in sentenza;
- è stata applicata una misura di prevenzione personale e questa è stata effettivamente violata.
In tutti gli altri casi, i fatti o comportamenti intermedi non giustificano la revoca della sospensione; soltanto al termine del percorso si può valutare l’eventuale inadempimento, evolvendo in una revoca ex art. 168 c.p.
I fatti – Avvocato Penalista Milano
Il GIP di Varese aveva revocato anticipatamente la pena sospesa – patteggiata per il reato di maltrattamenti in famiglia – subordinata al superamento di un percorso terapeutico entro 18 mesi dall’irrevocabilità della sentenza. Il programma era iniziato regolarmente, ma il giudice dell’esecuzione aveva fondato la revoca su una segnalazione del centro terapeutico circa una “ripresa di atteggiamenti violenti” verso la persona offesa. La Cassazione ha annullato la decisione, ribadendo che tali comportamenti non sono rilevanti prima del completamento del percorso, a meno dei due casi tassativi previsti dalla legge.
Il quadro normativo – Avvocato Penalista Milano
- Art. 165, comma 5, c.p. (riformato nel 2023): prevede che la sospensione condizionale della pena per reati di violenza in ambito domestico possa essere subordinata a percorsi riabilitativi specifici e che, in presenza, una misura di prevenzione personale possa accompagnare l’intero percorso.
- Art. 168 c.p.: disciplina la revoca della sospensione, limitandola a ipotesi ben definite, tra cui l’inadempimento degli obblighi imposti.
- Art. 572 c.p.: definisce il reato di maltrattamenti in famiglia, prevedendo la pena ed eventuali aggravanti (minori, donne in gravidanza, ecc.).
- Art. 47 O.P. – affidamento in prova, comma 11: il legislatore ammette revoche “in itinere” solo quando espressamente previste, sottolineando la natura eccezionale di tali poteri.
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Implicazioni pratiche per la difesa – Avvocato Penalista Alessandro Salonia
- Tempestività e completezza: se il percorso terapeutico è iniziato entro i termini, nessuna revoca anticipata può essere giustificata per condotte intermedie. Il giudizio si svolge solo al termine del programma.
- Documentazione accurata: è fondamentale raccogliere prove di frequenza, relazioni del centro, progressi terapeutici e ogni elemento capace di comprovare l’adesione reale al percorso.
- Attenzione alla misura di prevenzione: solo nel caso in cui sia stata applicata e poi violata, questa può legittimare un intervento anticipato.
- Strategia in sede esecutiva: in presenza di segnalazioni negative durante il percorso, è opportuno sottolineare l’irrilevanza anticipata di tali fatti ed eccepire la manifesta illegittimità della revoca, chiedendone l’annullamento.
Pene e cautele nei maltrattamenti
Il delitto di maltrattamenti in famiglia prevede la reclusione da 3 a 7 anni, aumentata in presenza di aggravanti. Se la pena è sospesa, il beneficiario è destinato a un percorso riabilitativo; tuttavia, la revoca è subordinata a valutazioni finali e non può essere eseguita prima della scadenza del termine previsto, salvo casi tassativamente previsti dalla legge.
Conclusioni – Avvocato Penalista Milano
La Cassazione n. 28293/2025 conferma un solido principio di legalità e tutela: la pena sospesa non si revoca per fatti intermedi quando il percorso è stato avviato nei tempi. Solo il mancato avvio o la violazione di una misura di prevenzione personale possono legittimare la revoca anticipata. Questo orientamento è essenziale per chi opera in ambito esecutivo a Milano e nel resto d’Italia. Avvocato Penalista Milano, lo Studio dell’Avvocato Penalista Alessandro Salonia offre assistenza qualificata in merito alla pena sospesa, alla sospensione condizionale e ai reati familiari, dalla fase di merito all’esecuzione.
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