Omicidio stradale, il casco non allacciato non interrompe il nesso causale – Cassazione penale n. 10472/2025
Principio di diritto affermato
Omicidio stradale e casco non allacciato non si interrompe il nesso causale. Con la sentenza n. 10472 del 17 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, ha chiarito un punto cruciale in tema di responsabilità penale nei sinistri stradali: la mancata corretta allacciatura del casco da parte della vittima non costituisce condotta abnorme o imprevedibile, e pertanto non interrompe il nesso causale tra la condotta colposa dell’automobilista e l’evento morte.

Il fatto oggetto del giudizio
L’imputato, alla guida di un’autovettura, effettuava una manovra di inversione ad “U” in violazione delle norme del Codice della Strada, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con uno scooter. Il conducente di quest’ultimo, pur indossando il casco, lo portava in modo irregolare, non correttamente allacciato. A seguito dell’impatto, la vittima riportava gravi lesioni e decedeva dopo un lungo ricovero ospedaliero.
I giudici di merito accertavano che l’incidente fosse stato determinato esclusivamente dalla condotta dell’imputato, che aveva ignorato la linea di mezzeria continua, violando gli articoli 154 e 140 del Codice della Strada, oltre all’art. 349 del relativo regolamento.
Le ragioni della decisione – Avvocato Penalista Milano
La difesa sosteneva che l’irregolare utilizzo del casco rappresentasse un fattore sopravvenuto idoneo a spezzare il nesso causale. Tuttavia, la Suprema Corte ha escluso tale tesi, osservando come il comportamento della vittima, pur imprudente, non fosse né eccezionale né atipico, ma perfettamente riconducibile all’area di rischio generata dalla manovra illecita dell’automobilista.
Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’utente della strada deve prevedere anche comportamenti imprudenti altrui, a meno che essi non siano del tutto anomali. Ne deriva che l’uso scorretto del casco, pur censurabile sotto il profilo amministrativo, non elimina la responsabilità penale del conducente che ha dato origine all’incidente.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che l’evento mortale era perfettamente evitabile se l’imputato avesse rispettato le regole precauzionali imposte dal Codice della Strada. In tal senso, è stata valorizzata la prevedibilità dell’evento secondo criteri oggettivi, valutati in rapporto alla condotta di un homo eiusdem condicionis et professionis.
Quadro normativo e sanzionatorio
- Art. 589-bis c.p. – Pene da 2 a 7 anni di reclusione per omicidio stradale causato da colpa.
- Art. 154 CdS – Vietata l’inversione a U se pericolosa.
- Art. 140 CdS – Principio di prudenza nella circolazione.
- Art. 171 CdS – Obbligo di uso corretto del casco per motociclisti.
Considerazioni – Avvocato Penalista Milano
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a valorizzare la funzione preventiva delle norme sulla circolazione, evidenziando come il rispetto delle regole cautelari debba prevalere sulla possibilità di invocare condotte altrui come cause interruttive del nesso causale.
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