Maltrattamenti sospensione responsabilità genitoriale
Principio di diritto
Maltrattamenti sospensione responsabilità genitoriale. Con la sentenza n. 55/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p., nella parte in cui dispone che la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572, comma 2, c.p., commesso in presenza o a danno di minori con abuso della responsabilità genitoriale, comporti automaticamente la sospensione della responsabilità stessa. Secondo la Corte, tale previsione viola gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione poiché esclude ogni valutazione giudiziale concreta sull’interesse del minore, imponendo una sanzione accessoria rigida e automatica.

Il caso – Avvocato penalista Milano
Il Tribunale di Siena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 34, comma 2, c.p., contestando il meccanismo automatico di sospensione della responsabilità genitoriale a seguito di condanna per il reato di maltrattamenti. La Corte ha ritenuto fondate le censure, sottolineando che ogni decisione che incide sulla relazione genitore-figlio deve passare attraverso una valutazione giudiziale concreta, tenendo conto dell’interesse superiore del minore.
Testo degli articoli contestati
Articolo 34 c.p. – Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa
- La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
- La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
- La decadenza importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio.
- La sospensione comporta l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto sui beni del figlio.
- In caso di sospensione condizionale della pena, gli atti vengono trasmessi al tribunale per i minorenni.
Articolo 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Chiunque maltratta una persona della famiglia o convivente, o sottoposta alla sua autorità per motivi di educazione, istruzione, cura, ecc., è punito con la reclusione da tre a sette anni.
- La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o a danno di minori, donne in gravidanza, persone con disabilità, o con uso di armi.
- Se ne deriva lesione grave o gravissima, la pena va da quattro a quindici anni; se ne deriva la morte, da dodici a ventiquattro anni.
- Il minore che assiste ai maltrattamenti è considerato persona offesa dal reato.
Commento – Avvocato Penalista Alessandro Salonia
Il fulcro della decisione risiede nel rigetto di ogni automatismo legislativo in materia di responsabilità genitoriale, confermando l’orientamento già espresso nelle sentenze n. 31/2012, n. 7/2013 e n. 102/2020. La sospensione della responsabilità genitoriale non può discendere ex lege dalla condanna penale, ma deve essere il frutto di una ponderazione giudiziale caso per caso, nella quale il parametro determinante è sempre e solo il benessere del minore.
Questo principio rafforza l’idea che le pene accessorie, se incidono su diritti costituzionalmente garantiti – come quelli dei minori a mantenere rapporti con i genitori – debbano essere sottoposte al vaglio di un giudice, che valuti la proporzionalità e la necessità della misura in relazione alla concreta situazione familiare.
Riferimenti normativi
- Art. 34 c.p. (pene accessorie e responsabilità genitoriale)
- Art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia)
- Art. 2, 3 e 30 Cost. (diritti inviolabili, uguaglianza, tutela del minore)
Assistenza legale – Avvocato Penalista Milano
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