Quando un post offensivo online è reato di diffamazione?
Sì. Scrivere frasi denigratorie sui social network integra il reato di diffamazione aggravata, poiché la diffusione avviene davanti a un pubblico potenzialmente illimitato.

Diffamazione Online e Avvocato Penalista a Milano: Il Ruolo di Alessandro Salonia
Il caso esaminato dalla Cassazione – Avvocato Penalista Alessandro Salonia
Con la sentenza n. 30385/2025, la Corte di Cassazione (Sez. V, ud. 22 maggio 2025, dep. 8 settembre 2025) ha affrontato il caso di un uomo che, nel pieno di un conflitto familiare, aveva pubblicato su un social network un commento allusivo alla partecipazione dell’ex moglie a una “serata a luci rosse” e all’acquisto di oggetti erotici.
La difesa sosteneva che non vi fosse un reale danno alla reputazione e che la diffusione online non bastasse a configurare il reato. Inoltre, venivano invocate la provocazione (art. 599 c.p.) e la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Principio di diritto sulla diffamazione online affermato dalla Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che:
- La diffamazione via social rientra nell’aggravante prevista dall’art. 595, comma 3, c.p., poiché i contenuti sono accessibili a una platea ampia e indeterminata.
- La critica è lecita solo se contenuta nei limiti della continenza, senza degenerare in un’aggressione gratuita alla reputazione.
- La provocazione deve essere valutata caso per caso, verificando se sussistano un nesso temporale e causale con l’offesa ricevuta.
- La tenuità del fatto non può essere esclusa solo perché il mezzo è un social network, ma richiede un esame concreto della vicenda.
La sentenza è stata annullata agli effetti penali per prescrizione del reato, con rinvio al giudice civile per la valutazione dei danni.
Strategia difensiva per reati di diffamazione – Avvocato Penalista Milano
La difesa ha puntato su tre argomenti:
- Insussistenza dell’offesa: le espressioni non sarebbero state realmente lesive.
- Provocazione: l’uomo aveva ricevuto una lettera ritenuta offensiva dall’ex moglie nello stesso giorno.
- Particolare tenuità del fatto: la condotta non avrebbe avuto un reale impatto lesivo, nonostante la diffusione via social.
Questa impostazione difensiva dimostra come, in processi per diffamazione, sia essenziale analizzare il contesto, la proporzione della reazione e la reale diffusività del messaggio.
L’articolo di legge applicato alla diffamazione sui social: Art. 595 c.p.
Art. 595 c.p. – Diffamazione
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
La diffamazione online può avvenire su qualsiasi piattaforma digitale che consenta la comunicazione con più persone (requisito essenziale dell’art. 595 c.p.).
Non conta se il gruppo è “pubblico” o “privato”: anche una cerchia ristretta di utenti è considerata “mezzo di pubblicità” dalla giurisprudenza.
In sintesi: qualsiasi piattaforma digitale dove il messaggio è accessibile a più persone può integrare diffamazione aggravata (art. 595, co. 3, c.p.).
Diffamazione sui Social Network: Quali Piattaforme sono coinvolte?
La diffamazione online non riguarda solo i post pubblici: anche un commento in un gruppo privato o un messaggio in una chat può costituire reato. Secondo l’art. 595 c.p., infatti, basta che l’offesa sia comunicata a più persone perché si configuri il reato.
Ecco i principali social network e strumenti digitali dove può verificarsi la diffamazione:
Social/Strumento | Modalità di diffamazione | Esempio pratico |
---|---|---|
Post pubblici, commenti, gruppi (anche chiusi) | Scrivere “Tizio è un ladro” in un gruppo condominiale | |
Didascalie, stories, reel, commenti | Pubblicare una foto dell’ex con allusioni offensive | |
Messaggi in gruppi (familiari, di lavoro, scolastici) | Scrivere in chat di classe: “Caio è un ubriacone incapace di badare ai figli” | |
Telegram | Gruppi e canali | Diffondere messaggi denigratori in un canale di quartiere |
X (ex Twitter) | Tweet, thread, risposte | Pubblicare: “Il medico Sempronio è un incompetente che rovina i pazienti” |
TikTok | Video, live, commenti | Creare un video in cui si accusa una persona di condotte immorali |
YouTube | Video e commenti | Caricare un video con accuse dirette a un collega o scrivere insulti nei commenti |
Post e articoli professionali | Commentare sotto un profilo aziendale: “Questa società truffa i clienti” | |
Forum e community | Post e thread | Su un forum di settore scrivere: “Quel professionista ruba i soldi ai clienti” |
Considerazioni pratiche sulla diffamazione online – Avvocato Penalista Milano
La giurisprudenza ritiene che anche un gruppo chiuso di WhatsApp o Facebook costituisca un mezzo di pubblicità, perché il messaggio raggiunge più destinatari. Non importa quindi se il contenuto è pubblico o visibile solo a pochi: ciò che conta è la diffusione a più persone.
Per questo motivo, prima di scrivere online critiche o giudizi negativi, è fondamentale rispettare i limiti della continenza, altrimenti si rischia una condanna per diffamazione aggravata sui social network.
FAQ: Domande frequenti sulla diffamazione online
Se cancello il post, il reato rimane?
Sì, la cancellazione non elimina la responsabilità penale se l’offesa è stata già letta da terzi.
Posso invocare la libertà di espressione?
Sì, ma solo entro i limiti della continenza e della verità: la critica non può degenerare in insulto.
Se l’offesa è in un gruppo chiuso di Facebook, è comunque reato?
Sì, perché anche un gruppo privato è considerato un mezzo di pubblicità idoneo a integrare la diffamazione aggravata.
Cosa rischio se vengo condannato per diffamazione online?
La pena va dalla multa alla reclusione fino a tre anni, oltre al possibile risarcimento dei danni civili.
Avvocato Penalista Alessandro Salonia a Milano: Esperto in Diffamazione sui Social Network
La sentenza n. 30385/2025 conferma che la diffamazione sui social è un reato grave, con conseguenze sia penali che civili. L’uso di Facebook, Instagram o WhatsApp non giustifica mai la violazione della dignità altrui.
Lo Studio Legale Avvocato Penalista Alessandro Salonia del Foro di Milano, offre assistenza specializzata nei procedimenti per diffamazione online e reati contro l’onore, garantendo difesa tecnica qualificata in ogni fase processuale.
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