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Diffamazione su Instagram: rilevanza delle modalità di esercizio della critica

    assazione Penale, Sez. V, sentenza n. 34057/2024 ha affrontato un interessante caso di diffamazione tramite i social media, in particolare Instagram, dove il linguaggio usato e le modalità eccentriche con cui è stata espressa la critica sono stati considerati rilevanti per la configurazione del reato.

    Una donna imputata insieme al marito, si opponeva a lavori di arredo urbano ordinati dall’amministrazione comunale, accusando tali interventi di danneggiare l’attività commerciale del marito. Durante una visita del sindaco al cantier la donna lo riprese con il proprio smartphone mentre proferiva insulti come “pagliaccio” e “cialtrone”. Successivamente, pubblicò il video sul profilo Instagram dell’hotel di sua proprietà, rendendolo visibile al pubblico per un giorno prima di rimuoverlo. In seguito, la donna è stata accusata di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p.

    Principio di diritto

    La Corte di Cassazione ha stabilito che la diffamazione tramite social network può costituire un’ipotesi di diffamazione aggravata, in quanto l’offesa è veicolata attraverso un mezzo capace di raggiungere un numero indeterminato di persone. In questo caso, l’uso di Instagram è stato ritenuto sufficiente per integrare la pubblicità necessaria per l’aggravante.

    Inoltre, si è sottolineato come la critica esercitata sui social debba rispettare i limiti della continenza, valutando non solo il linguaggio, ma anche le modalità con cui è esercitata. Le espressioni usate da Tizia, insieme alle modalità pubbliche della pubblicazione, sono state considerate eccessive, superando il diritto di critica e violando il decoro e la dignità del sindaco, esponendolo al pubblico disprezzo.

    Motivazione della sentenza

    La Corte ha confermato che la diffusione tramite social media non può essere equiparata a un’ingiuria aggravata, poiché in assenza di una comunicazione diretta e simultanea tra offensore e offeso, si concretizza il reato di diffamazione. La rimozione del post il giorno successivo non ha impedito che l’offesa fosse percepita da un vasto pubblico, configurando così il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 c.p.

    Aspetti legali

    L’art. 595 c.p., relativo al reato di diffamazione, prevede che chiunque offenda l’altrui reputazione comunicando con più persone è punito con la reclusione fino a un anno o con una multa. La pena è aumentata se l’offesa è arrecata attraverso mezzi di pubblicità, come i social network, configurando l’aggravante del terzo comma. In questo contesto, la Corte ha chiarito che il mezzo utilizzato da Tizia, ossia Instagram, rientra tra i canali di pubblicità previsti dall’articolo.

    La provocazione invocata dall’imputata, quale esimente ai sensi dell’art. 599 c.p., è stata respinta, poiché la critica, pur giustificata in parte da un dissenso, non può trascendere in insulti gratuiti che superano i limiti della continenza.

    La sentenza n. 34057/2024 ribadisce che i social network rappresentano un mezzo di diffusione idoneo a configurare la diffamazione aggravata. Il caso conferma l’importanza di considerare non solo il contenuto delle affermazioni, ma anche il contesto e le modalità con cui la comunicazione viene esercitata.

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