Targa coperta – falso materiale
Targa coperta falso materiale. La Suprema Corte ha chiarito che coprire o alterare la targa per eludere l’autovelox non è una “furbata” da sanzione amministrativa: è falso materiale penalmente rilevante. Con la sentenza n. 5255/2025, la condotta è stata ricondotta agli artt. 477 e 482 c.p., escludendo l’applicazione dell’art. 102, comma 7, C.d.S. e, nei limiti indicati, dell’art. 100, comma 12, C.d.S.

Principio di diritto — Avvocato Penalista Alessandro Salonia
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) la condotta di chi modifica i dati identificativi della targa applicando nastro adesivo; non si applica l’illecito di cui all’art. 100, comma 12, C.d.S., né quello di cui all’art. 102, comma 7, C.d.S.
Il caso in sintesi
Un automobilista aveva alterato una lettera della targa con del nastro adesivo (trasformando la “H” in “II”) per rendere il veicolo non identificabile ai sistemi di rilevazione. Rigettato il riesame sul sequestro della targa, ricorreva in Cassazione invocando l’“innocuità del falso” e la natura di illecito amministrativo. La Corte ha confermato la riconducibilità della condotta al falso materiale, valorizzando l’intento di eludere l’identificazione.
Il quadro normativo essenziale — Avvocato Penalista Milano
- Falsità materiale (art. 477 c.p.): reclusione da 6 mesi a 3 anni; se commessa dal privato, si applica l’art. 482 c.p. con riduzione di 1/3 (da 4 mesi a 2 anni).
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): punisce chi usa un atto falso senza aver concorso nella falsificazione, con pene ridotte di un terzo.
- Occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): tutela la fede pubblica contro la soppressione o distruzione di un atto autentico.
- Codice della Strada:
- Art. 100, comma 12 → sanzione amministrativa da € 2.046 a € 8.186 per chi circola con targa non propria o contraffatta.
- Art. 100, comma 14 → chi falsifica, manomette o usa targhe alterate è punito ai sensi del codice penale.
- Art. 102, comma 7 → sanzione amministrativa da € 42 a € 173 per targa non chiaramente leggibile (sporco o deterioramento).
Perché non è “falso innocuo”
La Cassazione ribadisce che il falso innocuo sussiste solo quando l’alterazione è del tutto irrilevante per la funzione documentale dell’atto; l’innocuità non si valuta in base all’uso concreto ma all’idoneità ad ingannare la fede pubblica. In questo caso, l’alterazione mirava proprio a eludere i sistemi automatici, risultando penalmente offensiva.
Amministrativo vs penale: dove passa il confine
- Art. 102, co. 7 C.d.S. copre i casi di targa sporca o usurata senza artifici: solo multa amministrativa.
- Art. 100, co. 12 C.d.S. riguarda la circolazione con targa non propria o contraffatta quando il conducente non è l’autore della falsificazione: resta illecito amministrativo.
- Quando invece c’è manipolazione volontaria (nastro adesivo, vernice, coperture mobili, deformazioni) finalizzata a rendere illeggibile o ingannevole la targa, si entra nel penale (artt. 477–482 c.p. e rinvio dell’art. 100, co. 14 C.d.S.).
Attenzione: possono coesistere sanzioni amministrative del Codice della Strada e responsabilità penale per la contraffazione o l’uso della targa, a tutela sia dell’identificazione del veicolo sia della fede pubblica.
Implicazioni pratiche e difensive — Avvocato Penalista Alessandro Salonia
- Condotte a rischio penale: applicare nastro, pellicole, vernici, coperture mobili o pieghe volontarie sui caratteri della targa altera il dato identificativo → falso materiale.
- Profili sanzionatori: per il privato, l’art. 482 c.p. comporta l’applicazione delle pene dell’art. 477 c.p. ridotte di un terzo (da 4 mesi a 2 anni), oltre agli effetti accessori previsti dal C.d.S.
- Quando è solo amministrativo: targa sporca o consumata senza artifici → art. 102, co. 7 C.d.S. (da € 42 a € 173).
- “Falso innocuo”: difesa percorribile solo se l’alterazione è oggettivamente irrilevante per la funzione del documento; la semplice grossolanità non basta se l’intento è elusivo.
Conclusioni – Avvocato Penalista Milano
La sentenza n. 5255/2025 fissa un punto fermo: chi copre o manipola la targa per “mettere fuori gioco” l’autovelox commette falso materiale. Non si tratta di semplice irregolarità di leggibilità, ma di alterazione di un certificato amministrativo (la targa) lesiva della fede pubblica.
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