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Spaccio di droga, WhatsApp può essere usato come prova? Analisi Legale Avvocato Penalista Milano

    Spaccio di droga le foto di WhatApp possono essere uste come prova

    Le foto delle chat WhatsApp fatte dalla Polizia sul telefono dell’indagato sono prove valide in un processo per spaccio?

    Non sempre, dipende da come sono state acquisite. La Corte di Cassazione, richiamando una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale (n. 170/2023) , stabilisce che le chat (WhatsApp, SMS, email) sono “corrispondenza” tutelata dalla Costituzione. Per acquisirle legalmente serve un atto motivato del giudice (come un decreto di sequestro) e il rispetto delle garanzie processuali. Semplici screenshot fatti d’iniziativa dalla polizia non bastano e, se acquisiti in questo modo, rendono la prova inutilizzabile.

    Pillole e capsule rovesciate da un flacone su una superficie degradata, a rappresentare il reato di spaccio di droga. Immagine per articolo legale Avvocato Alessandro Salonia.

    Introduzione: Prove Digitali e Reati di Droga

    Nei processi per detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), le chat di WhatsApp sono spesso al centro del dibattito probatorio. La giurisprudenza ha chiarito che i messaggi conservati sullo smartphone sono corrispondenza e non “semplici documenti”: occorre quindi un decreto motivato per acquisirli, pena l’inutilizzabilità. Tuttavia, per ribaltare una condanna, non basta invocare il vizio probatorio: la difesa deve spiegare perché, eliminati quei messaggi, la condanna non reggerebbe comunque.

    L’uso di smartphone e app di messaggistica come WhatsApp è ormai centrale nelle indagini per reati di droga, specialmente nelle ipotesi di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/90). Gli inquirenti cercano spesso la prova della cessione proprio in quelle conversazioni.

    Tuttavia, come vengono acquisite queste chat? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. IV, n. 31878/2025) torna sul tema , chiarendo i confini rigidi tra un semplice “documento” e la “corrispondenza” privata, anche se digitale. Per un imputato, la cui difesa è affidata a un avvocato penalista a Milano o in qualsiasi altra città, la modalità di acquisizione di queste prove può fare la differenza tra una condanna e un’assoluzione.

    Il Principio di Diritto: Chat come Corrispondenza

    La Cassazione ha stabilito un principio fondamentale. I messaggi WhatsApp, anche se già ricevuti e memorizzati sul telefono, mantengono la natura di “corrispondenza” tutelata dalla Costituzione (Art. 15). Non possono, quindi, essere banalmente trattati come “documenti statici” (ex art. 234 c.p.p.).

    Di conseguenza, la loro acquisizione tramite mere riproduzioni fotografiche (i comuni screenshot) da parte della polizia giudiziaria, senza un preventivo decreto di sequestro motivato dall’autorità giudiziaria e senza rispettare le garanzie dell’art. 254 c.p.p., rende la prova “patologicamente inutilizzabile”.

    Attenzione però: se la difesa contesta questa inutilizzabilità in Cassazione, deve anche dimostrare specificamente (tramite la cosiddetta “prova di resistenza”) che l’esclusione di tali chat avrebbe portato a un esito processuale diverso. Se non lo fa, il ricorso viene dichiarato inammissibile, come accaduto nel caso di specie.

    Descrizione del Fatto

    Nel caso specifico, un imputato era stato condannato sia in primo grado (Tribunale di Prato) che in appello (Corte di Appello di Firenze) per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti nella sua forma lieve (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90).

    La condanna si basava anche su prove acquisite dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto. Gli agenti, infatti, avevano fotografato le chat WhatsApp presenti sul telefono dell’indagato, usandole come prova, senza però che il telefono fosse stato formalmente posto sotto sequestro. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la totale inutilizzabilità di quelle conversazioni.

    Commento Giuridico Analitico: Assistenza legale penale Salonia

    Questa sentenza è cruciale perché bilancia due esigenze contrapposte: la ricerca della verità nel processo penale e la tutela della segretezza delle comunicazioni, garantita a livello costituzionale.

    La Distinzione tra “Documenti” e “Corrispondenza”

    Per anni, la giurisprudenza è stata incerta. Alcuni giudici ritenevano che un messaggio WhatsApp, una volta letto, perdesse la sua natura di comunicazione e diventasse un “documento statico” (ai sensi dell’art. 234 c.p.p.). Come tale, si pensava fosse acquisibile con un semplice sequestro del telefono o, come in questo caso, con una banale fotografia.

    La Corte Costituzionale (sent. 170/2023) e le più recenti sentenze della Cassazione hanno definitivamente ribaltato questa visione. Hanno chiarito che le comunicazioni elettroniche (email, WhatsApp, SMS) sono “corrispondenza”. La tutela costituzionale non svanisce nel momento in cui il messaggio viene ricevuto, ma persiste finché quella comunicazione mantiene un carattere di attualità e un interesse alla riservatezza per i corrispondenti.

    Non si tratta di “intercettazioni” (che avvengono di nascosto e mentre la comunicazione è in corso, nel suo momento “dinamico”) , ma di acquisizione di dati “statici” che però godono della massima tutela prevista per la corrispondenza.

    La Procedura Corretta e l’Inutilizzabilità

    Per acquisire legalmente queste chat, la polizia giudiziaria non può agire d’iniziativa (salvo casi eccezionali di urgenza, che devono comunque essere convalidati dal PM). È necessario rispettare le garanzie previste per il sequestro di corrispondenza:

    1. Un decreto motivato dell’Autorità Giudiziaria (il Pubblico Ministero o il Giudice).
    2. Il rispetto delle procedure dell’art. 254 c.p.p. (Sequestro di corrispondenza) .

    Se questa procedura non viene seguita (come nel caso di specie, dove si è proceduto con semplici foto) , la prova è affetta da inutilizzabilità patologica. Questo vizio è così grave che può essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non viene sanato nemmeno dalla scelta del rito abbreviato.

    Tabella riepilogativa — Studio Legale Alessandro Salonia

    AspettoCosa dice la regolaNorma/PrincipioEffetto pratico in processoTip per la difesa
    Natura delle chat WhatsAppI messaggi già formati e memorizzati sono corrispondenza, non semplici “documenti”.Art. 15 Cost.; art. 254 c.p.p.; (distinzione da art. 234 c.p.p.)Serve decreto motivato dell’A.G. per acquisirli; senza, si profila inutilizzabilità.Qualifica le chat come corrispondenza fin dall’inizio negli atti difensivi.
    Modalità di acquisizione lecitaAcquisizione tramite sequestro della corrispondenza o perquisizione con garanzie, con eventuale copia forense.Art. 254 c.p.p.; art. 247–259 c.p.p.Catena di custodia tracciata; integrità e immodificabilità garantite.Chiedi verbale analitico e hash/copia bit-to-bit.
    Screenshot della P.G. senza decretoInidonei: non sostituiscono le garanzie di legge in assenza di urgenza.Art. 191 c.p.p. (inutilizzabilità)Le immagini non dovrebbero entrare nel fascicolo probatorio.Eccepisci subito l’inutilizzabilità e conserva la prova del “come” sono stati estratti i dati.
    Prova di resistenza in CassazioneNon basta denunciare l’illegittimità: va spiegato perché, espunte le chat, la condanna non reggerebbe.Principio di “prova di resistenza” della giurisprudenza di legittimitàMotivo generico ⇒ ricorso inammissibile.Mappa le altre prove (sequestri, osservazioni, denaro) e mostra perché non bastano.
    Utilizzabilità delle altre proveEspunte le chat, il giudice può comunque condannare se il compendio residuo è sufficiente.Art. 192 c.p.p. (valutazione complessiva)La decisione può reggere senza i messaggi.Argomenta su attendibilità, nessi causali e lacune del residuo probatorio.
    Urgenza e pericolo nel ritardoSolo in casi eccezionali giustifica interventi immediati, da convalidare tempestivamente.Artt. 354–355 c.p.p.L’assenza di reale urgenza rafforza l’inutilizzabilità.Contesta puntualmente l’esistenza dell’urgenza e i tempi di convalida.
    Perizia forense e catena di custodiaFondamentali per autenticità e integrità dei dati.Artt. 220–233 c.p.p.Evita contestazioni su alterazioni/manomissioni.Richiedi perizia e deposita Quesiti tecnici (hash, log, timeline).
    Inquadramento del reato contestatoSpaccio/detenzione; lieve entità con pena ridotta.Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990Cornice: reclusione 6 mesi–4 anni + multa €1.032–10.329.Evidenzia mezzi, modalità e quantità per ottenere il comma 5.
    Esito tipico del caso commentatoRicorso inammissibile per mancata prova di resistenza, pur a fronte di profili di inutilizzabilità.Principio di legittimità consolidatoLa strategia difensiva va pianificata sin dal primo grado.Prepara già in appello la struttura della “resistenza” alternativa.

    Gli Articoli di Legge Rilevanti

    • Art. 15 Costituzione: La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
    • Art. 254 Codice di Procedura Penale (Sequestro di corrispondenza): 1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti…
    • Art. 234 c.p.p. (Documenti) i “documenti” sono cosa distinta dalla corrispondenza; non si può degradare la chat a documento per eludere le garanzie.
    • Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal comma 1, che per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

    Cosa fare con un avvocato penalista a Milano

    • Un avvocato penalista esperto a Milano può valutare la legittimità dell’acquisizione delle prove digitali.
    • Può contestare l’interpretazione del linguaggio in codice e sostenere che le conversazioni non si riferissero a sostanze stupefacenti.
    • Può chiedere una perizia tecnica per verificare l’integrità e l’autenticità degli screenshot presentati dall’accusa.
    • In caso di acquisizione illegittima di screenshot o trascrizioni, può sollevare un’eccezione di inutilizzabilità della prova. 

    La “Prova di Resistenza”: L’errore fatale della Difesa

    Qui sta il punto chiave della decisione della Cassazione. Nonostante i giudici concordino pienamente con la difesa sul fatto che le chat fossero inutilizzabili , hanno comunque dichiarato il ricorso inammissibile.

    Perché? La condanna dell’imputato non si reggeva solo su quelle chat , ma poggiava su una “più ampia piattaforma probatoria”. In questi casi, la difesa non può limitarsi a denunciare il vizio; deve superare la “prova di resistenza”.

    Deve, cioè, argomentare in modo specifico perché, eliminando la prova inutilizzabile, l’intera accusa crollerebbe. Se, togliendo la prova illecita, le altre prove sono comunque sufficienti a giustificare la condanna, il vizio diventa irrilevante ai fini della decisione. La difesa, in questo caso, è stata “generica ed assertiva” , e ciò ha reso il ricorso vano.

    FAQ Finali: Domande sul tema

    Cosa significa “inutilizzabilità patologica” delle prove?

    È un vizio gravissimo che colpisce una prova acquisita in violazione di un divieto di legge (come la privacy delle comunicazioni). A differenza della nullità, non può essere sanata e deve essere rilevata dal Giudice anche d’ufficio, persino se l’imputato ha scelto il rito abbreviato.

    La Polizia può fotografare il mio telefono se mi ferma?

    No. L’acquisizione di dati (chat, foto) dal cellulare è un atto investigativo che lede la privacy e la segretezza della corrispondenza. Non possono farlo senza un decreto di sequestro del magistrato o, in casi di flagranza e urgenza, un sequestro che deve essere immediatamente convalidato. Semplici screenshot “d’iniziativa” non sono ammessi.

    Cosa rischia chi è accusato di spaccio di lieve entità (art. 73 comma 5)?

    Il reato previsto dall’art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità) prevede pene sensibilmente inferiori rispetto allo spaccio ordinario: la reclusione da sei mesi a cinque anni e una multa. La “lieve entità” si valuta dai mezzi, dalle modalità, dalle circostanze e dalla quantità/qualità della droga.

    Cos’è la “prova di resistenza” citata dalla Cassazione?

    È un test logico che la Corte di Cassazione applica quando valuta l’impatto di una prova dichiarata inutilizzabile. Il giudice deve verificare se, anche “togliendo” mentalmente quella prova (es. le chat), la condanna è comunque solidamente giustificata da altre prove legittime (es. testimonianze, sequestri di droga, ecc.). Se la condanna “resiste”, l’appello o il ricorso vengono respinti.

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