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Revenge Porn

    Cass. Pen. Sez. V, n. 19201/2024

    Principio di Diritto

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19201 del 23 febbraio 2024, ha chiarito che, in tema di revenge porn, il consenso prestato dalla vittima alle riprese di immagini o video sessualmente espliciti non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 612-ter c.p. se la vittima non ha acconsentito anche alla loro divulgazione. Pertanto, l’elemento distintivo del delitto consiste proprio nella mancanza di consenso alla diffusione, e non alla realizzazione, dei contenuti sessuali privati.

    Revenge Porn - Avvocato Penalista Milano Alessandro Salonia

    La Vicenda

    Nel caso in esame, l’imputato aveva registrato un video sessualmente esplicito con la vittima e lo aveva successivamente caricato sul sito Pornhub, senza il consenso della persona ritratta alla divulgazione. La difesa aveva cercato di sostenere che il consenso iniziale della vittima alla registrazione fosse sufficiente a escludere il reato. Tuttavia, la Corte ha ribadito che ciò che assume rilevanza giuridica è il consenso alla divulgazione, indipendentemente dal consenso prestato alla registrazione.

    Avvocato Penalista Milano – commento

    La sentenza si pone in linea con l’interpretazione dell’art. 612-ter c.p., introdotto dalla L. n. 69/2019 (Codice Rosso), che punisce chiunque diffonda, senza il consenso dei soggetti interessati, immagini o video destinati a rimanere privati. Tale norma mira a tutelare la riservatezza e l’autodeterminazione sessuale, senza vincolare il consenso prestato in origine per le riprese alla successiva divulgazione. La configurazione del reato richiede solo il dolo generico, ovvero la consapevolezza e volontà di diffondere le immagini.

    Revenge Porn – Aspetti Giuridici e Sanzionatori

    L’art. 612-ter c.p. disciplina la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, prevedendo una pena della reclusione da uno a sei anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro. La condotta può essere punita anche in caso di divulgazione da parte di chi ha ricevuto le immagini, ma in tal caso è necessario il dolo specifico, cioè l’intenzione di arrecare un danno.

    Considerazioni dell’Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    Questa sentenza conferma che il consenso alla realizzazione di contenuti sessualmente espliciti non implica necessariamente l’autorizzazione alla loro divulgazione.

    Lo Studio Legale dell’Avvocato Alessandro Salonia del Foro di Milano, esperto in diritto penale, è a disposizione per offrire assistenza qualificata in materia di revenge porn e altri reati sessuali.

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