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Modificare i dati identificativi della targa con nastro adesivo

    Modificare i dati identificativi della targa con nastro adesivo

    Reato di falsità materiale

    Analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 5255 del 10 febbraio 2025

    Vicenda e oggetto della decisione

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5255 del 10 febbraio 2025, ha affrontato un caso riguardante la modifica dei dati identificativi di una targa automobilistica mediante l’applicazione di nastro adesivo. L’imputato aveva alterato la propria targa per eludere i controlli elettronici della velocità, trasformando la lettera “H” in una doppia “I”. La questione giuridica verteva sulla qualificazione di tale condotta come reato di falsità materiale ai sensi degli artt. 477 e 482 del codice penale, o come semplice illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, del Codice della Strada.

    Modificare targa con nastro adesivo - Avvocato penalista Milano - Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    Principio di diritto – Avvocato Penalista Milano

    La Suprema Corte ha stabilito che la modifica dei dati identificativi della targa di un veicolo mediante l’applicazione di nastro adesivo integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. Tale condotta non può essere ricondotta all’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, del Codice della Strada, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, nel caso in cui questi non sia l’autore della contraffazione.

    Disposizioni normative coinvolte

    • Art. 477 c.p.: punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, un atto falso, o altera un atto vero, concernente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
    • Art. 482 c.p.: applica le pene stabilite per i fatti preveduti dagli articoli precedenti anche al privato che commette falsità in certificati o autorizzazioni amministrative.
    • Art. 100, comma 12, Codice della Strada: sanziona con una multa chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta, nel caso in cui questi non sia l’autore della contraffazione.

    Commento alla decisione – Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    La decisione della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza della tutela della fede pubblica e dell’affidabilità dei documenti amministrativi, come le targhe dei veicoli. Alterare i dati identificativi di una targa rappresenta una falsificazione che incide sulla funzione di certificazione dell’atto pubblico, configurando così un reato penale. La Corte ha inoltre escluso la configurabilità dell’illecito amministrativo, evidenziando che tale sanzione si applica solo nei casi in cui il soggetto non sia l’autore della contraffazione.

    Implicazioni pratiche – Avvocato penalista Milano

    • Tutela della fede pubblica: La sentenza rafforza la protezione dell’affidabilità dei documenti amministrativi, scoraggiando condotte fraudolente volte a eludere i controlli stradali.
    • Chiarezza normativa: Viene delineata una distinzione netta tra il reato di falsità materiale e l’illecito amministrativo, in base al ruolo dell’autore nella contraffazione della targa.

    Modificare i dati identificativi della propria targa mediante nastro adesivo costituisce un reato di falsità materiale, punibile ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. Per una consulenza legale qualificata in materia di reati contro la pubblica fede, lo Studio Legale dell’Avvocato Penalista Alessandro Salonia, con sede a Milano, è a disposizione per offrire supporto professionale e personalizzato.

    Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza legale, non esitare a contattare lo Studio Legale dell’Avvocato Alessandro Salonia del Foro di Milano.