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Induzione minorenne uso stupefacenti

    Induzione minorenne uso stupefacenti

    Induzione minorenne uso stupefacenti.La Cassazione conferma: l’induzione al consumo di droga resta reato anche se il minore aveva già fatto uso. Avvocato Penalista Alessandro Salonia commenta.

    Cassazione Penale n. 22075/2025 – Il principio di diritto

    La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22075/2025, ha ribadito un importante principio: indurre un minorenne all’uso di sostanze stupefacenti è reato anche se questi aveva già consumato in passato. Secondo i giudici, la finalità della norma ex art. 82 del d.P.R. 309/1990 è quella di tutelare i minori da qualsiasi forma di persuasione, a prescindere da eventuali precedenti esperienze con la droga.

    La pregressa abitudine al consumo non esclude, né attenua, la responsabilità penale per chi esercita un’influenza attiva e diretta sull’altrui volontà, soprattutto in presenza di soggetti vulnerabili come i minori.

    I fatti: condanna per induzione di un minore al consumo di droga

    La vicenda ha luogo in Toscana, dove un uomo viene condannato per aver indotto un ragazzo di età inferiore ai 14 anni al consumo di hashish, marijuana e cocaina. La Corte d’Appello di Firenze aveva già confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lucca, infliggendo all’imputato 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a una multa di 2.800 euro.

    La difesa aveva tentato di far valere l’inutilità del reato, sostenendo che il minore fosse già tossicodipendente. Tuttavia, la Cassazione ha considerato tale argomentazione giuridicamente irrilevante, ribadendo che non è necessario accertare lo stato di dipendenza della persona offesa per configurare il reato di induzione.

    Riferimenti normativi e sanzioni applicate – Avvocato Penalista Milano

    La sentenza si fonda principalmente sui seguenti riferimenti normativi:

    • Art. 82, commi 1 e 3, del d.P.R. 309/1990: punisce chi induce un minore all’uso illecito di sostanze stupefacenti, prevedendo pene aggravate per la giovane età della vittima.
    • Art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990: disciplina la produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, con aggravante se commessi in danno di minori.
    • Art. 110 c.p.: concorso di persone nel reato.

    Sanzioni applicate:

    • Reclusione di 2 anni e 6 mesi;
    • Multa di euro 2.800,00;
    • Condanna al pagamento delle spese processuali;
    • Obbligo di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per l’inammissibilità del ricorso.

    Queste pene dimostrano l’approccio rigoroso della giurisprudenza nel contrastare ogni forma di strumentalizzazione del minore in contesti di devianza.

    Induzione minorenne uso stupefacenti – Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    Come evidenzia l’Avvocato Penalista di Milano, la sentenza della Cassazione n. 22075/2025 rappresenta un chiarimento fondamentale in tema di tutela penale dei minori nell’ambito delle sostanze stupefacenti. Il fulcro della decisione risiede nell’affermazione che il reato di induzione all’uso di droga non richiede che la vittima sia priva di precedenti esperienze di consumo. L’art. 82 del d.P.R. 309/1990 punisce infatti qualsiasi condotta idonea a determinare, rafforzare o incentivare la volontà del minore a fare uso di droga, mirando a proteggerlo da qualunque pressione, sia essa esplicita o implicita.

    Il legislatore ha voluto tutelare in maniera rafforzata i soggetti in età evolutiva, ritenendo che ogni forma di interferenza sulla libertà decisionale di un minorenne debba essere sanzionata. La Corte ha sottolineato che l’induzione si configura anche senza coercizione fisica, bastando la persuasione reiterata, come nel caso concreto, in cui l’imputato aveva costantemente sollecitato il minore a consumare droga insieme, accompagnandolo a vendere beni per procurarsi gli stupefacenti.

    Va distinto, inoltre, il concetto di “induzione” da quello di “rafforzamento”: se il minore ha già scelto autonomamente di assumere droga, un comportamento che si limita a supportare tale scelta non integra il reato. Tuttavia, quando la condotta dell’adulto si concretizza in un’iniziativa personale mirata a convincere il minore, essa rientra pienamente nella fattispecie incriminatrice.

    Per questo motivo, il passato uso di droga da parte del minorenne è giuridicamente irrilevante, in quanto non incide sulla configurabilità dell’induzione, che si basa sull’idoneità della condotta a influenzare la volontà altrui, non sul grado di esperienza della vittima.

    Questa interpretazione, confermata da giurisprudenza costante (Cass. Sez. 6, n. 17506/2024), rafforza l’obiettivo della norma: prevenire e punire ogni forma di sfruttamento della vulnerabilità giovanile, specie in contesti di emarginazione o disagio sociale.

    Avvocato penalista Milano

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