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Guida in stato di ebbrezza prelievo ematico

    Guida in stato di ebbrezza prelievo ematico

    Introduzione al tema – Avvocato Penalista Milano

    Guida in stato di ebbrezza prelievo ematico. La guida in stato di ebbrezza è uno dei reati stradali più comuni e dibattuti nelle aule di giustizia. Una questione centrale riguarda la validità degli accertamenti sul tasso alcolemico, specialmente quando questi avvengono tramite prelievo ematico in ospedale a seguito di un incidente. Con la recente sentenza n. 24618/2025

    La Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza su due aspetti cruciali: la necessità del consenso dell’interessato e la rilevanza dell’intervallo di tempo tra l’incidente e il prelievo.

    Guida in stato di ebbrezza prelievo ematico- Avvocato penalista Milano - Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    La vicenda processuale (il fatto)

    Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un automobilista condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. La condanna si basava sui risultati di un prelievo ematico eseguito presso il Pronto Soccorso, che aveva rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

    L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo due principali motivi di nullità:

    1. Presunta tardività dell’avviso di farsi assistere da un difensore (ex art. 114 disp. att. c.p.p.), che avrebbe viziato la procedura di prelievo.
    2. Inattendibilità del risultato del test, poiché eseguito a distanza di oltre due ore dall’incidente, un lasso di tempo che, secondo la difesa, avrebbe potuto alterare il valore reale del tasso alcolemico al momento della guida.

    Il principio di diritto: consenso irrilevante, avviso al difensore obbligatorio

    La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha ribadito due principi di diritto ormai consolidati, offrendo chiarimenti fondamentali.

    In primo luogo, i giudici hanno stabilito che, ai fini della validità del prelievo ematico eseguito in una struttura sanitaria, il consenso dell’interessato non è un requisito necessario. Ciò che, invece, è assolutamente indispensabile per l’utilizzabilità dell’esame è che la persona sottoposta a indagini sia stata preventivamente informata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

    Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato come la sottoscrizione da parte dell’imputato di un modulo di “consenso informato”, che conteneva esplicitamente tale avviso, costituisse prova sufficiente della tempestività dell’informazione. La firma sul modulo, mai disconosciuta, attestava sia la ricezione delle informazioni legali sia l’accettazione dell’atto sanitario, dimostrando che l’avviso era stato dato prima del prelievo.

    In secondo luogo, la Corte ha affrontato la questione della cosiddetta “curva di Widmark”, spesso invocata dalle difese per contestare l’affidabilità dei test eseguiti a distanza di tempo. I giudici hanno chiarito che grava sull’imputato l’onere di dimostrare, con elementi concreti, che il tasso alcolemico riscontrato non era quello effettivo al momento della guida. La semplice allegazione del lasso temporale trascorso, senza ulteriori prove, non è sufficiente a invalidare l’esito dell’esame strumentale. Affrontare un’accusa di questo tipo richiede una difesa tecnica precisa, e il supporto di un

    Avvocato Penalista Milano. Può essere determinante affidarsi ad un professionista per analizzare la correttezza procedurale e le evidenze scientifiche.

    Approfondimento sugli articoli di legge coinvolti

    • Art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis del Codice della Strada: Questo articolo punisce chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Si tratta della fascia più grave del reato. Il comma 2-bis prevede un’aggravante specifica, con un raddoppio delle pene, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.
    • Art. 114 Disp. Att. c.p.p. (Avviso al difensore): Come spiega egregiamente Brocardi.it, questa norma attuativa del codice di procedura penale stabilisce che, nel procedere a un atto “al quale il difensore ha diritto di assistere”, la polizia giudiziaria deve avvertire la persona indagata della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. L’omissione di tale avviso comporta la nullità e l’inutilizzabilità dell’atto compiuto.

    Pene previste per la guida in stato di ebbrezza aggravata

    Il reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c) del Codice della Strada prevede:

    • Arresto da sei mesi a un anno.
    • Ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
    • Sospensione della patente di guida da uno a due anni.

    Con l’aggravante dell’aver causato un incidente (comma 2-bis), le pene sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Nel caso specifico, all’imputato è stata inflitta in appello una pena di tre mesi di arresto ed euro 750 di ammenda.

    Conclusione: l’importanza della difesa tecnica

    Guida in stato di ebbrezza prelievo ematico. La sentenza n. 24618/2025 della Cassazione consolida l’orientamento secondo cui le garanzie difensive, come l’avviso della facoltà di farsi assistere da un legale, sono un baluardo irrinunciabile per la validità della procedura. Al contrario, la mancanza del consenso al prelievo o il solo trascorrere del tempo non sono, di per sé, elementi sufficienti a scardinare un’accusa.

    Data la complessità delle normative e le severe conseguenze penali e amministrative, è fondamentale affidarsi a un legale esperto. Se ti trovi ad affrontare un’accusa per guida in stato di ebbrezza o per altri reati stradali, è cruciale agire tempestivamente per tutelare i tuoi diritti.

    Per ricevere assistenza legale qualificata e personalizzata, contatta lo Studio Legale dell’Avvocato Penalista Alessandro Salonia.