Il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione
Il principio enunciato dalla sentenza è che, per escludere la configurabilità del reato di coltivazione non autorizzata, occorre valutare la prevedibilità della potenziale produttività della coltivazione stessa. In pratica, solo se la coltivazione ha una produttività modesta, prevedibile e quantificabile in modo preciso, e se essa è supportata da elementi oggettivi, sarà possibile escludere il reato.

La vicenda giudiziaria – Avvocato penalista Alessandro Salonia
La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 11901 del 9 febbraio 2023, riguarda il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di coltivazione di cannabis, ex art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, aggravato dalla recidiva reiterata. La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, aveva confermato parzialmente la sentenza del Tribunale di Napoli Nord. Il caso si fondava sulla scoperta di una singola piantina di cannabis, alta circa 1,60 metri, coltivata senza l’ausilio di tecniche avanzate o strumenti industriali, in un cortile adiacente all’abitazione dell’imputato. La difesa aveva sostenuto che la coltivazione fosse destinata esclusivamente all’uso personale, dato che la pianta produceva una quantità modesta di principio attivo (160 dosi) e che non vi erano elementi che indicassero un intento di commercializzazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, annullando senza rinvio la sentenza di condanna per insussistenza del fatto, ha precisato alcuni punti chiave per la distinzione tra coltivazione penalmente rilevante e coltivazione per uso personale. In particolare, ha stabilito che l’uso personale, di per sé, non è un fattore sufficiente per escludere la rilevanza penale della coltivazione di piante stupefacenti. È necessario che, oltre alla destinazione soggettiva, siano presenti altri elementi oggettivi, come dimensioni ridotte della coltivazione, la rudimentalità delle tecniche adottate, la mancanza di connessioni con il mercato degli stupefacenti e la quantità limitata di prodotto ottenibile.
Elementi oggettivi rilevanti
Gli elementi oggettivi cui la Corte fa riferimento, richiamando anche le Sezioni Unite (sentenza “Caruso” n. 12348/2020), includono:
- Minima dimensione: la presenza di poche piante, di piccole dimensioni e facilmente controllabili.
- Forma domestica e rudimentale: coltivazione in contesto casalingo, senza uso di tecniche agricole avanzate o attrezzature industriali.
- Scarso numero di piante: indicatore fondamentale dell’assenza di scopo di lucro.
- Mancanza di legami con il mercato degli stupefacenti: la coltivazione non deve essere inserita in un contesto di commercializzazione.
Laddove tali presupposti siano compresenti, la coltivazione può essere considerata penalmente irrilevante. In assenza di tali condizioni, invece, si ritiene sussistente il reato.
Il contesto normativo: art. 73 D.P.R. 309/1990
L’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 prevede le sanzioni per chiunque coltivi, produca, fabbrichi o traffichi sostanze stupefacenti senza autorizzazione. La norma non distingue tra piccole coltivazioni per uso personale e grandi coltivazioni destinate al commercio; tuttavia, la giurisprudenza ha introdotto margini di differenziazione basati sull’offensività e tipicità della condotta. La recente giurisprudenza delle Sezioni Unite ha confermato che l’uso personale non esclude automaticamente la rilevanza penale, se la produttività è sufficientemente ampia da far sorgere il rischio di immissione nel mercato illecito.
Considerazioni sulla produttività prevedibile
La Corte di Cassazione ha chiarito che la “produttività prevedibile” rappresenta un parametro per valutare se la coltivazione sia penalmente rilevante. Ciò significa che, se il numero di piante e il quantitativo di principio attivo risultano irrisori, in modo che si possa ragionevolmente escludere la destinazione commerciale, il fatto non può integrare il reato. Nel caso in esame, si trattava di una sola pianta alta 1,60 metri, con produzione limitata, priva di collegamenti con il mercato. La modesta entità e l’assenza di strumenti per intensificare la coltivazione indicavano chiaramente una destinazione personale.
Conclusioni e consulenza legale – Avvocato Penalista Milano
Alla luce dei principi enunciati, risulta chiaro che il criterio decisivo non è la destinazione soggettiva dell’uso personale, ma piuttosto una valutazione oggettiva della coltivazione, considerando la prevedibilità della produttività.
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Conclusione
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