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Coltivare Cannabis è reato? Cosa dice la Cassazione – Avvocato Milano

    La coltivazione domestica di cannabis è sempre reato?

    .No. Secondo la Corte di Cassazione, la coltivazione non è reato solo se rispetta criteri molto stringenti: deve essere di dimensioni minime, realizzata con tecniche rudimentali, destinata esclusivamente all’uso personale e, soprattutto, incapace di aumentare la disponibilità di droga sul mercato, non offendendo così la salute pubblica.

    Primo piano di una pianta di cannabis verde in coltivazione, con il nome "Avvocato Alessandro Salonia Penalista a Milano" in sovrimpressione.

    Introduzione al caso – Difesa Penale Milano

    La coltivazione di cannabis in casa (“domestica”) resta uno dei temi più dibattuti e complessi del diritto penale italiano. Molti cittadini ritengono, erroneamente, che poche piante destinate all’autoconsumo siano sempre lecite.

    Tuttavia, il confine tra l’uso personale (non punibile) e l’attività penalmente rilevante (il reato) è sottilissimo e definito da regole giurisprudenziali precise.

    Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. IV, n. 33193/2025) è intervenuta ancora sul tema, confermando una linea di rigore e chiarendo quali elementi trasformano una “piantina sul balcone” in un reato.

    Il Principio di Diritto: L’Offensività della Condotta

    La Corte di Cassazione, uniformandosi a quanto già stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza “Caruso” n. 12348/2019), ha ribadito un principio fondamentale: il reato di coltivazione di stupefacenti sussiste quando la condotta è “offensiva”, cioè idonea a ledere il bene giuridico protetto, ovvero la salute pubblica.

    Non è penalmente rilevante, quindi, l’attività di coltivazione domestica che, cumulativamente, presenta queste caratteristiche:

    • Avviene con tecniche rudimentali.
    • Riguarda un numero esiguo di piante.
    • Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso personale del coltivatore.
    • Non presenta indici di inserimento nel mercato illecito.

    Se manca anche solo uno di questi requisiti, la condotta è considerata offensiva – perché capace di incrementare la disponibilità di droga – e, di conseguenza, costituisce reato.

    Indici pratici: “coltivazione domestica” vs reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990

    Indice/ParametroSegnali di coltivazione domestica (non tipica)Segnali di coltivazione penalmente rilevanteImpatto giuridico/processuale
    Numero di piantePochissime (numero davvero esiguo)Numerosità non esiguaAumenta/offusca la minima offensività
    Tecniche e mezziRudimentali, senza impianti dedicatiGrow box, luci, ventilazione, fertilizzanti specificiProfessionalità = maggiore offensività
    DislocazioneUn solo vano domesticoPiù vani, organizzazione per fasiIndice di struttura produttiva
    Strumenti tipici di spaccioAssenti (niente bilancino, bustine, contanti)Presenza di bilancino/confezionamentoForte indice di destinazione al mercato
    Prodotto atteso/THCModestissimo, per autoconsumoQuantità apprezzabile o ripetutaSpinge verso art. 73; possibile comma 5 se lieve
    DestinazioneEsclusivo uso personaleIndizi di cessione/terziRilevante per tipicità e per 131-bis
    Precedenti penaliAssentiSpecifici o plurimiIncide su attenuanti e pene sostitutive
    Art. 131-bis c.p.Potenzialmente applicabileDi norma esclusa (offesa non tenue/abitualità)Valutazione caso per caso
    QualificazioneFattispecie non tipica (fuori dal penale)Reato ex art. 73Possibile inquadramento nel comma 5 (lieve entità)
    Trattamento sanzionatorioCornici edittali art. 73; pene sostitutive valutate ex L. 689/1981Diniego se prognosi negativa sul rispetto prescrizioni

    Il Caso Concreto

    Il caso esaminato dalla Cassazione (sentenza n. 33193/2025) riguardava un uomo condannato in Corte d’Appello per la coltivazione di 15 piante di cannabis, di altezza variabile tra 7 e 35 cm.

    Nonostante la difesa sostenesse che si trattasse di una coltivazione domestica di lieve entità destinata all’uso personale, i giudici hanno confermato la condanna. Gli elementi che hanno reso impossibile qualificare il fatto come “uso personale” (e quindi non punibile) sono stati:

    • Il rinvenimento di un bilancino di precisione.
    • La dislocazione delle piante in diversi vani dell’abitazione (alcune in camera da letto, altre nascoste in soffitta).
    • I precedenti penali specifici dell’imputato.

    Commento Giuridico Analitico

    Analisi della Sentenza: L’approfondimento dell’Avvocato di diritto penale Salonia

    La sentenza in commento è fondamentale perché applica i principi rigorosi delle Sezioni Unite a un caso pratico. La ratio decidendi (la ragione della decisione) della Corte è chiara: la non punibilità per “uso personale” è un’eccezione che deve essere provata in modo netto.

    Nel caso specifico, la difesa dell’imputato è crollata di fronte a “indici” che, secondo la Corte, erano incompatibili con il mero autoconsumo.

    1. Il Bilancino di Precisione: È l’elemento che, più di ogni altro, viene interpretato dai giudici come un chiaro segnale di destinazione allo spaccio (o comunque a una distribuzione a terzi). In questo caso, è stato rinvenuto nel cassetto del comodino della stanza da letto.
    2. Il Numero e la Modalità: 15 piante non sono state considerate “un numero esiguo” o di “minime dimensioni”. Inoltre, il fatto che 10 fossero nascoste in un vano sottotetto e 5 in camera da letto è stato visto come un tentativo di occultamento e un indice di un’attività non “rudimentale”. L’imputato, peraltro, aveva inizialmente dichiarato agli agenti di detenere solo due piantine.
    3. I Precedenti: I precedenti penali specifici dell’imputato hanno avuto un peso determinante, non solo nel negare le attenuanti generiche, ma anche nel rafforzare la valutazione negativa della sua condotta.

    La Corte ha sottolineato che, anche se il primo giudice aveva già riqualificato il fatto come “lieve entità” (art. 73, comma 5), ciò non significa che non fosse reato. Semplicemente, era un reato “minore”, ma pur sempre un reato. La strategia difensiva di un Avvocato penalista Milano in casi simili deve quindi essere estremamente accurata nel dimostrare l’assenza totale di qualsiasi indice di spaccio.

    Gli Articoli di Legge Contestati – Difesa Penale Milano

    La norma centrale è lart. 73 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti).

    Art. 73, comma 1: Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque fine sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

    La pena base è quindi molto severa ma nel caso di “Droghe leggere” la pena è da due a sei anni.. Nel caso di specie, tuttavia, era già stata riconosciuta l’ipotesi di “lieve entità”, prevista dal comma 5 dello stesso articolo (il comma 4, citato in sentenza, riguarda le droghe “leggere”, mentre il comma 5 ne definisce la lieve entità).

    Art. 73, comma 5: Salvo che costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

    Chiarimenti dai Servizi legali Avv. Alessandro Salonia del Foro di Milano

    1. Quante piante di cannabis si possono tenere per uso personale?

    La legge non stabilisce un numero preciso. La Cassazione non guarda solo al numero, ma al contesto: le piante devono essere poche (“scarso numero”), le tecniche “rudimentali” e non devono esserci altri elementi (come bilancini o materiale per confezionamento) che facciano sospettare un’attività di spaccio. Nel caso analizzato, 15 piante non sono state considerate poche.

    2. Cosa si intende esattamente per “tecniche rudimentali”?

    Si intende una coltivazione non professionale, che richiede un impegno minimo. Ad esempio, una singola pianta in un vaso sul balcone. L’uso di serre, lampade professionali, sistemi di irrigazione complessi o, come nel caso di specie, la divisione delle piante in più vani (camera e soffitta), può escludere la rudimentalità.

    3. La presenza di un bilancino di precisione significa automaticamente spaccio?

    Non automaticamente, ma è considerato un “grave indizio”. È uno degli elementi che più pesano a sfavore dell’imputato, perché è difficile giustificarne il possesso per chi sostiene un uso puramente personale. Nel caso della sentenza 33193/2025, è stato uno degli elementi decisivi usati dalla Corte per escludere l’uso personale e confermare la condanna.

    4. Se vengo trovato con poche piante e ho precedenti penali, sono sempre colpevole?

    I precedenti penali specifici (cioè per reati simili) sono un elemento molto negativo. Nel caso esaminato, i precedenti dell’imputato sono stati usati per negargli le attenuanti generiche e la sostituzione della pena, oltre a rafforzare l’idea che la coltivazione non fosse per uso personale. Una Difesa penale Milano efficace è fondamentale in questi casi.

    L’importanza di una Difesa Tecnica

    La coltivazione domestica di cannabis resta un’area ad alto rischio legale. Le sentenze della Cassazione hanno definito un perimetro molto stretto per la non punibilità, basato sull’assenza totale di “offensività” della condotta.

    Come dimostra la sentenza analizzata, elementi come un bilancino di precisione o precedenti penali possono trasformare quella che si crede un’innocua coltivazione personale in un reato con conseguenze serie.

    Se ti trovi ad affrontare un’accusa per coltivazione di stupefacenti, è cruciale affidarsi a un difensore esperto. L’Avvocato Alessandro Salonia a Milano.

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