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Cessione stupefacenti e lieve entità

    Cessione stupefacenti e lieve entità

    Il fatto

    Cessione stupefacenti e lieve entità. La sentenza in commento trae origine da una vicenda di spaccio avvenuta in Toscana, in cui l’imputato è stato condannato per la cessione reiterata di cocaina a diversi soggetti, alcuni dei quali facenti parte di una cerchia fidelizzata di acquirenti. Nonostante le dosi cedute fossero, nella singola unità, di modesta entità, il volume complessivo delle cessioni e la loro frequenza hanno portato i giudici di merito a escludere la qualificazione dei fatti come di lieve entità. In Cassazione, la difesa ha insistito sulla modica quantità per ottenere una riduzione della responsabilità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

    Cessione stupefacenti e lieve entità - Avvocato Penalista Milano - Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    Il principio di diritto

    Cass. Pen., Sez. IV, 27 marzo 2025 (dep. 21 maggio 2025), n. 19005

    La Corte di Cassazione ha affermato un principio chiaro: la cessione di modiche quantità di stupefacente non implica automaticamente il riconoscimento della lieve entità del fatto. Tale valutazione, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti, deve essere effettuata considerando un complesso di elementi:

    • La quantità e qualità della sostanza stupefacente, anche in relazione alla sua purezza
    • La frequenza e reiterazione delle condotte di spaccio
    • Il numero degli acquirenti e la struttura organizzativa dell’attività di spaccio, anche se minima
    • Il grado di pericolosità sociale derivante dalla condotta complessiva dell’imputato

    Nel caso di specie, l’imputato era stabilmente coinvolto in un’attività di spaccio non occasionale, con clienti abituali, quantitativi non trascurabili e cessioni sistematiche. In particolare, è emerso che egli aveva ceduto oltre cento dosi a un solo soggetto, vendute al prezzo fisso di 100 euro l’una. Tali elementi hanno portato a escludere l’applicabilità della fattispecie di lieve entità.

    Inquadramento normativo – Avvocato Penalista Alessandro Salonia

    L’art. 73 del d.P.R. 309/90 punisce la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti, prevedendo al comma 5 una ipotesi attenuata per fatti di minore gravità. Tuttavia, come precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza Murolo (Cass., SS.UU., n. 51063/2018), il semplice dato quantitativo non è sufficiente. Occorre una valutazione globale e contestuale di tutti gli elementi rilevanti, anche alla luce della pericolosità della sostanza (in questo caso cocaina, droga cosiddetta “pesante”) e delle modalità operative dell’imputato.

    Implicazioni pratiche – Avvocato Penalista Milano

    Questa decisione è di grande rilevanza per la prassi forense, poiché evidenzia come non sia sufficiente invocare la modica quantità per ottenere il riconoscimento della lieve entità. L’Avvocato Penalista Alessandro Salonia sottolinea l’importanza di un approccio difensivo fondato su una valutazione puntuale e articolata delle circostanze concrete, soprattutto nei procedimenti legati a reati in materia di stupefacenti.

    Considerazioni finali – Avvocato Penalista Milano

    La Cassazione, con la sentenza n. 19005/2025, ribadisce un orientamento rigoroso in tema di lieve entità: modica quantità non equivale automaticamente a fatto lieve, specie in presenza di altri indici significativi di gravità. L’Avvocato Penalista Alessandro Salonia del Foro di Milano, è a disposizione per fornire consulenza legale specializzata e strategica nei procedimenti relativi alla detenzione e spaccio di stupefacenti.

    Per ricevere assistenza qualificata nei procedimenti per cessione o detenzione di sostanze stupefacenti, contatta lo Studio Legale Avvocato Alessandro Salonia, esperto in diritto penale e operante su tutto il territorio nazionale.