Cessione stupefacenti e confisca del denaro limiti e principi – Cass. pen. Sez. IV, n. 20945/2025
Vicenda oggetto della decisione
Cessione stupefacenti confisca del denaro. La sentenza n. 20945 del 5 giugno 2025 (Cass. pen., Sez. IV) riguarda la condanna di un imputato per detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990. Nel corso di una perquisizione domiciliare furono rinvenuti circa 5 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e la somma di € 86.980 in contanti, occultata in casa.
I giudici di merito avevano confermato la confisca del denaro ritenendolo provento di un’attività di spaccio fiorente, sebbene nel capo d’imputazione fosse contestata solo la detenzione di stupefacenti e non la cessione o vendita.

Il principio di diritto affermato
La Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca del denaro, chiarendo un principio fondamentale:
La confisca del denaro è legittima solo se vi sia un nesso di diretta derivazione causale dal reato contestato e accertato. Nel caso di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è ammessa solo nei casi di cui all’art. 240-bis c.p., cioè quando l’imputato non possa giustificarne la provenienza ed essa risulti sproporzionata rispetto al reddito.
Infatti, l’art. 73, comma 7-bis, D.P.R. 309/90 prevede la confisca obbligatoria dei beni che siano profitto o prodotto del reato, ma per la sola detenzione non è sufficiente dimostrare una generica contiguità con l’attività di spaccio. È necessario provare una pregressa cessione o altro reato produttivo di profitto.
Approfondimento normativo
Art. 73 D.P.R. 309/1990: punisce chiunque illecitamente produce, traffica o detiene sostanze stupefacenti. Le pene variano a seconda della gravità e delle circostanze (comma 1, comma 5 per ipotesi di lieve entità).
Art. 240 c.p.: disciplina la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato. È una misura di sicurezza patrimoniale con finalità sanzionatoria.
Art. 240-bis c.p.: introduce la confisca allargata per determinati reati, consentendo di confiscare beni di valore sproporzionato al reddito del condannato di cui non possa giustificare la legittima provenienza.
Secondo la Corte, in assenza di contestazioni per la cessione, la confisca automatica della somma in sequestro non può essere giustificata senza accertare la sproporzione ex art. 240-bis c.p.
Commento tecnico – Avvocato Penalista Milano
Questa pronuncia ribadisce l’importanza del nesso causale tra reato e profitto per disporre la confisca. Non è sufficiente rinvenire denaro nell’abitazione di un soggetto accusato di detenzione di droga per confiscarlo automaticamente come provento di spaccio. Occorre una prova rigorosa della derivazione diretta dal reato contestato.
Peraltro, la Cassazione precisa che, in assenza di contestazioni di cessione, la verifica per eventuale confisca può avvenire solo attraverso il filtro dell’art. 240-bis c.p., imponendo un accertamento sull’ingiustificata disponibilità di beni sproporzionati rispetto al reddito.
Si tratta di un importante chiarimento in tema di diritti di difesa e garanzie patrimoniali dell’imputato, che impone al giudice di merito un’analisi approfondita e motivata sul legame tra reato e profitto.
Avvocato Penalista Alessandro Salonia
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